Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6629 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6629 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BORICEAN IOAN N. IL 07/01/1968
avverso la sentenza n. 1326/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
23/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Boricean Ioan avverso la sentenza in data
23.9.2011 della Corte di Appello di Genova che confermava quella in data 19.12.2008 del
Tribunale dl Massa, Sezione distaccata di Pontremoli, con la quale il ricorrente era stato
riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S. (tasso rilevato di 3,23
gli e 2,65 g/I, fatto dell’8.2.2007)) e condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di
mesi uno di arresto ed C 600 di ammenda con sospensione della patente di guida per
mesi tre e confisca dell’autovettura.
riportati a stampa i due test etilometrici, della data e dell’orario in cui furono effettuati.
Il ricorso è inammissibile essendo la censure*, mossa manifestamente infondata ed
aspecIfIca.
E’ palese la sostanziale aspecificità della censura che ha riproposto in questa sede
pedissequamente la medesime doglianza (inattendibilità delle misurazioni del tasso
alcolemico) rappresentata dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con
motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile Il ricorso per cessazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
Impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna detricorrentt-al pagamento delle
spese processuali !t-ciascuno:1M versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.
P .Q•111.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

Deduce la violazione di legge attesa la correzione manuale sul documento in cui erano

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