Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6628 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6628 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
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sul ricorso proposto da:
1) ALDOBRANDI CARMELO N. IL 16/07/1955
avverso la sentenza n. 1104/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
19/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
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Data Udienza: 05/12/2012
Ritenuto in fatto
1. Aldobrandi Carmelo, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 19 maggio
2011, con la quale – in riforma della sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del
Tribunale di Napoli in data 15.11.2010, in ordine alla violazione dell’art. 73, D.P.R.
n. 309/1990 – concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva,
è stata rideterminata la pena originariamente inflitta.
peri. Osserva che la Corte di Appello ha concesso le attenuanti generiche,
ponendole in bilanciamento con la recidiva, circostanza che era stata esclusa dal
giudice di primo grado. L’esponente ritiene, pertanto, che la Corte territoriale sia
incorsa nel divieto di “reformatio in peius”, avendo fatto rivivere una aggravante
soggettiva, in assenza di impugnazione della parte pubblica.
Considerato in diritto
3. Si osserva, con valutazione di ordine dirimente, che la sentenza
impugnata deve essere annullata senza rinvio, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e
129 cod. proc. pen., essendo il reato estinto per morte dell’imputato. Risulta,
invero, dalla comunicazione della Casa Circondariale di Poggioreale acquisita agli
atti, che il detenuto Carmelo Aldobrandi è deceduto in data 10.7.2012.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo il reato estinto per morte
dell’imputato.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.
2. Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 597, commi 3, 4, e 5 cod. proc.