Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6626 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6626 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAROTENUTO FRANCESCO N. IL 18/05/1981
avverso la sentenza n. 9964/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/03/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Carotenuto Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 marzo 2011, con la quale – in
riforma della sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Napoli
ie~ata in data 20 maggio 2010, in ordine alla violazione dell’art. 73, D.P.R. n.
309/1990 – esclusa la continuazione è stata rideterminata la pena originariamente
inflitta. La contestazione concerne la detenzione delle seguenti sostanze
di cocaina, suddivisi in 9 involucri); marijuana (gr. 15,80, suddivisi in 20
stecchette).
Con unico motivo il ricorrente deduce assertivamente il vizio motivazionale,
in ordine al mancato proscioglimento dell’imputato, per essere lo stupefacene
detenuto ad esclusivo uso personale.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la parte deduce il vizio motivazionale, in termini meramente
enunciativi, introducendo un nuovo motivo di censura, afferente alla contestazione
della affermazione di responsabilità, stante la destinazione ad uso personale dello
stupefacente. Il motivo risulta perciò inammissibile, giacché concerne un tema non
sottoposto al giudice del gravame di merito e che non poteva essere rilevato dai
giudici di secondo grado, per non essere riconducibile nei limiti degli effetti
devolutivi prodotti dall’impugnazione. E’ poi appena il caso di osservare, con rilievo
di ordine dirimente, che la Corte di Appello ha comunque offerto specifica
motivazione, sul punto oggi dedotto dalla parte, riportandosi legittimamente alla
ricostruzione dei fatti ed alla motivazione posta a fondamento della sentenza di
condanna da parte del giudice di primo grado.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

stupefacenti: eroina (gr. 15,98 contenuti in 63 diversi cilindretti); cocaina (gr. 3,68

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