Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6624 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6624 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LANGENHEIM JUSTUS N. IL 21/08/1988
avverso la sentenza n. 1105/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

t

Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Lengenheim Justus avverso la sentenza
emessa in data 28.6.2011 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella del
GUP del Tribunale di Napoli del 15.11.2010, con cui il predetto era stato condannato,
con circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione ed C
22.000,00 di multa avendolo riconosciuto colpevole del delitto di cui all’art. 73
comma 1 e comma 1 bis dPR 309/1990.
Deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine agli aitt. 62 bis c.p.,

ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro
massima estensione.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati ed aspecifici.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure mosse che hanno riproposto in
questa sede pedissequamente le medesime doglianze rappresentate dinanzi alla Corte
territoriale e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da
vizi ed assolutamente plausibile con specifico riferimento a tutte le censure oggi
riproposte.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pan. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191

Rv.

216473 e

successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti
generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la
dosimetria della pena ed I limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la
giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass.
pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che
le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in
cessazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
pan. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di specie, non
può sostenersi che la quantificazione della pena o la misura della riduzione operata
per effetto delle concesse attenuanti generiche siano frutto di arbitrio attesa la
2

133 c.p.p. e 24 Cost. Rappresenta inoltre, la manifesta illogicità della motivazione in

congrua motivazione (con richiamo alla gravità del fatto e alla condotta processuale
dell’imputato) addotta dal Giudice a quo sul punto.
Alla declaratoria dl inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

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