Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6623 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6623 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PICERNO GIUSEPPE N. IL 21/06/1986
2) PONTILLO NUNZIO N. IL 26/10/1968
avverso la sentenza n. 1768/2011 TRIBUNALE di BARI, del
10/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorrono per cessazione, con distinti ma identici atti, Picerno Giuseppe e Pontillo Nunzio
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 10.6.2011 dal Giudice
monocratico del Tribunale di Bari che, tra l’altro, applicava ai predetti le rispettive pene
concordate di anni due di reclusione ed C 8.700,00 di multa per il Picerno e di anni per 2
e giorni dieci di reclusione ed C 8.900,00 di multa per 2 delitti di cui all’art. 73 dPR
309/1990 e, il solo Pontillo, anche per il reato di cui all’art. 4 comma 2°-3° L. 110/1975.
Deducono il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta congruità della misura della pena
I ricorsi sono inammissibili essendo la censura mossa manifestamente infondata e non
consentita nella presente sede.
Come affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’Imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime:
evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00 per ciascuno, in favore della cassa delle ammende,
non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
Inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Cosi deciso in Roma, il 5.12.2012

concordata.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA