Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 662 del 25/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 662 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOHAMMED SAMI N. IL 16/08/1987
MUFTAWU SEIDU N. IL 17/03/1985
FARUOK ABDUL MAJEED SAMU N. IL 01/12/1985
avverso la sentenza n. 592/2014 TRIBUNALE di VENEZIA, del
07/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;

Data Udienza: 25/11/2015

Fatto e diritto

MOHAMMED SAMI, MUFTAWU SEIDU e FARUOK ABDUL MAJEED SAMU ricorrono avverso
la sentenza di cui in epigrafe di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444
c.p.p. per la violazione dell’articolo 73 del dpr n. 309 del 1990 contestata loro

Le doglianze sono formulate in modo assolutamente generico.

Del resto, nel “patteggiamento”, una volta che il giudice abbia ratificato l’accordo, non è
più consentito alle parti prospettare, in sede di legittimità, questioni con riferimento alla
sussistenza ed alla qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze, alla entità e modalità di applicazione della
pena (salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale) (Sezione IV, 7 novembre 2006,
Cassata).

In ogni caso, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sezioni
unite, 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima
e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver
proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di
proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).

Ciò il giudicante ha fatto, ben oltre la sinteticità richiesta dal rito, con riferimento proprio
ai presupposti di inapplicabilità dell’articolo 129 c.p.p. [valorizzando soprattutto gli esiti
degli accertamenti di p.g.] e anche alla correttezza della pena proposta

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello di una somma, che congruamente si determina in
millecinquecento euro, in favore della cassa delle ammende.

Contestano, in termini sintetici ed assertivi, la violazione dell’articolo 129 c.p.p.

P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in data 25 novembre 2015

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