Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 662 del 13/11/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 662 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pacella Giuseppe, nato a Tropea il 16/08/1971
avverso la sentenza del 13/10/2011 della Corte d’Appello dell’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale
di Teramo del 19/12/2006, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di
Giuseppe Pacella per il reato di cui all’art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
commesso quale socio accomandatario della Europea Carni s.a.s., dichiarata
fallita in Teramo il 20/02/2004, tenendone le scritture contabili in modo da
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Data Udienza: 13/11/2013
impedire la ricostruzione del movimento degli affari della fallita; confermandosi
altresì la condanna di Giuseppe Pacella alla pena di anni tre di reclusione ed
assolvendosi invece Mauro Pacella dalla stessa imputazione per non aver
commesso il fatto.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità, il ricorrente deduce mancanza di
motivazione in ordine all’aver il Pacella informato il curatore che le scritture
contabili erano depositate presso il proprio commercialista, ove le stesse
testimonianze che escludevano il dolo dell’imputato, e contraddittorietà rispetto
a quanto ritenuto nella stessa sentenza in merito all’assenza di fatto del Pacella
dalla gestione della società.
2. Il ricorrente deduce altresì violazione di legge nella mancata applicazione
dell’indulto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi all’affermazione di responsabilità dell’imputato
sono inammissibili.
Le censure del ricorrente sono generiche nel riferimento a non meglio
precisate deposizioni testimoniali che escluderebbero il dolo dell’imputato.
Altrettanto generici e non attinenti all’effettivo contenuto della motivazione della
sentenza impugnata sono i rilievi del ricorrente sul rinvenimento di scritture
contabili presso il commercialista della fallita, laddove la Corte territoriale non
trascurava il dato, ma osservava come il curatore avesse denunciato
l’impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali della fallita in base a quelle
scritture per la mancata annotazione del libro giornale, del libro degli inventari,
del libro dei beni ammortizzabili e nei registri Iva nelle annualità dal 1999 al
2004 e per la parziale compilazione del registro di prima nota dei corrispettivi,
che avevano segnatamente impedito di accertare la destinazione di attrezzature
ed impianti acquistati nel 1999. Manifestamente infondata è infine la censura di
contraddittorietà della motivazione rispetto alla riconosciuta assenza
dell’imputato dalla gestione della società, nel momento in cui dalla lettura della
sentenza impugnata risulta che tale circostanza era in realtà riferita al
coimputato Mauro Pacella.
2. E’ invece infondato il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione
dell’indulto.
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venivano poi effettivamente rinvenute dalla polizia giudiziaria, ed alle
La questione è invero deducibile nel giudizio di legittimità solo nel caso in cui
il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente,
escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non, come nel caso di
specie, laddove il giudice abbia omesso di pronunciarsi, riservando
implicitamente la decisione sul punto al giudice dell’esecuzione (Sez. U, n. 2333
del 03/02/1995, Aversa, Rv. 200262; Sez. 2, n. 37518 del 05/05/2004,
Bozzoatro, Rv. 229716; Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009, Albano, Rv. 245106.
Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna del
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13/11/2013
Il Consigliere estensore
Il Presi ent.k..
ricorrente al pagamento delle spese processuali.