Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6619 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6619 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Frosinone
avverso l’ordinanza del Tribunale di Frosinone, in sede di riesame in data
13/5/2013 nel procedimento nei confronti di:
Filippi Rocco nato a Pontecorvo il 4/3/1973
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 19/4/2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Cassino disponeva il sequestro preventivo di diversi compendi
immobiliari fra i quali l’immobile sito in Cassino via Di Biasio n. 164
nell’ambito del procedimento promosso a carico , tra gli altri, del predetto
1

Data Udienza: 21/01/2014

Filippi Rocco per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.
1.1. Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l’indagato,
lamentando l’impossibilità di configurare il reato contestato.
1.2.

Il Tribunale di Frosinone, accogliendo l’istanza di riesame proposta

dall’indagato, annullava il decreto impugnato ed ordinava la restituzione
dell’immobile in favore dell’avente diritto.

Ricorreva per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di

Frosinone, sollevando il seguente motivo di gravame: contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e)
cod. proc. pen. in relazione alle argomentazioni addotte nel provvedimento
impugnato per ritenere la buona fede del Filippi nell’acquisto dell’immobile
e quindi l’impossibilità di configurare nel caso di specie il reato di
ricettazione. Evidenzia al riguardo la chiara ed inequivoca consapevolezza
da parte del Filippi della provenienza delittuosa del bene che consente di
configurare il reato ipotizzato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere basato su
motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità. Difatti, ai sensi
dell’art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per Cassazione contro l’ordinanza
emessa dal Tribunale, all’esito della richiesta di riesame in tema di misure
cautelari reali proposta in forza dell’art. 324 cod. proc. pen., può essere
proposto solo per violazione di legge. Viceversa il P.M. ricorrente dichiara di
impugnare il provvedimento per vizio di motivazione facendo espresso
riferimento alla censura di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.,
motivo chiaramente non consentito.
E neppure può ritenersi che nel caso di specie una motivazione sia
del tutto assente, venendo comunque integrato il vizio di violazione di
legge. Difatti per ricorrere tale ipotesi è necessario che la motivazione
stessa sia del tutto assente o meramente apparente, non avendo i pur
minimi requisiti per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter
logico seguito dal giudice del provvedimento impugnato; il chè nel caso di
specie non è.

P.Q.M.

2

yL

2.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 21 gennaio 2014

p

Il Cons i r estensore
la Carrelli Palombi di Montrone

Dott. Rob rt

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