Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6619 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6619 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE

PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
nei confronti di:
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1) ERRAHMOUSI MOHAMED N. IL 02/04/1983 * C/
. 1«..911.3C3R-Mle

‘,11 12 • I

avverso la sentenza n. 6991/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
30/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per
cassazione avverso la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Bergamo in data
30.09.2011, con la quale, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata
nei confronti di Errahmouni Mohamed la pena concordata dalle parti, in ordine al
reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, relativo alla detenzione di gr. 308 di
hashish. Parte ricorrente deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la
cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990. Osserva che le modalità della
condotta criminosa escludono che la fattispecie di giudizio possa rientrare tra le
ipotesi di minima offensività.
Il ricorso è inammissibile.
Come noto, questa Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio
che l’obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla
particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle
linee argomentative è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti
nell’imputazione. Ciò implica che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle
ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da
una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione
consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica
richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di
proscioglimento ex art. 129 (Sez. un 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. Un. 27
dicembre 1995, Serafino). Tale orientamento è stato concordemente accolto dalla
giurisprudenza successiva. Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi
della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto,
la continuazione, l’esistenza e la comparazione delle circostanze – che viene
specificamente in rilievo nel caso di specie – la congruità della pena e la sua
sospensione, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle
enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere
sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il giudice abbia compiuto le
pertinenti valutazioni.
Tanto chiarito, si deve rilevare che, nel caso di specie, il giudice ha
evidenziato che correttamente le parti avevano prospettato il riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990, avuto
riguardo al dato ponderale e qualitativo della sostanza detenuta. Ed il giudicante ha
pure sottolineato che il reato non risultava perpetrato con modalità idonee a

mancanza di motivazione, in riferimento al riconoscimento dell’ipotesi attenuata di

suscitare particolare allarme sociale. A fronte di tale conferente apparato
argomentativo, la sentenza impugnata risulta immune dalle dedotte censure. Si
osserva, infine, che parte ricorrente, nell’atto di impugnazione che occupa, pone a
fondamento dei propri assunti circostanze di fatto che non trovano rispondenza
negli atti del presente procedimento; ed invero, l’esponente fa riferimento a 176
grammi di hashish ed a n. 62 pastiglie di ecstasy, laddove all’Errahmouni si
contesta la detenzione di sostanza stupefacente di unica natura, pari a 308 grammi
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

lordi di hashish.

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