Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6618 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6618 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO SALVATORE N. IL 10/06/1954
avverso l’ordinanza n. 3087/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
03/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

Sentito il Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa M. Di Nardo, Sostituto
procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, la quale ha concluso
chiedendo dichiarasi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.II Tribunale di Napoli, sezione Riesame, il 3.7.2015 rigettava l’appello proposto
nell’interesse di Esposito Salvatore. Confermava l’ordinanza impugnata emessa il 22

cautelare in carcere nei confronti dell’imputato, ex art. 304 commi 2 e 3 cod. proc.
pen
Il provvedimento annotava come il giudice del dibattimento avesse indicato di non
poter definire il processo entro la scadenza dei termini di fase, fissata al 30
settembre 2015, per taluni reati ed al 31 marzo 2016, per le fattispecie residue.
Ciò era dovuto alla necessità di svolgere un’accurata istruttoria, implicante la
necessità di assumere operanti di polizia giudiziaria, persone offese, testi di lista
anche delle difese.
Ancora, era necessario procedere all’esame del materiale

prodotto dal P.M. ed

ammesso anche in funzione della valutazione dei risultati delle intercettazioni.
La legge, si è osservato, richiede la complessità del dibattimento, per la sospensione
dei termini di custodia. Si tratta di una valutazione di tipo oggettivo, che va ritenuta
corretta, allorquando si evochino elementi che abbiano, in definitiva, quella
caratteristica.
Nel caso di specie il giudice aveva correttamente richiamato

la gravità, la

molteplicità e la complessità fattuale delle imputazioni. La decisione, del resto,
fondava su una valutazione prognostica, formulata in ragione dell’attività
processuale da compiere.
Lo scrutinio del giudice del gravame, sul merito della decisione assunta, si sarebbe
potuto svolgere a fronte di una sospensione dei termini artificiosa, abnorme o
fondata su prove non pertinenti al tema di responsabilità.
Non era, infine, condivisibile, a giudizio del tribunale, l’argomento difensivo secondo
cui con il provvedimento assunto si finiva per pregiudicare il solo istante. La scelta di
accedere al rito ordinario portava con sé la necessità di dover sottostare ai tempi
del contraddittorio e di formazione della prova, con il conseguente rischio della
sospensione, in presenza di ragioni di complessità.

2. Ricorre per cassazione l’Esposito Salvatore a mezzo del suo difensore ed articola
il seguente motivo di ricorso, deducendo manifesta illogicità della motivazione.

2

maggio 2015, con cui era stata ordinata la sospensione dei termini di custodia

La difesa, lamenta l’istante, aveva eccepito l’insussistenza delle condizioni per
procedere alla sospensione dei termini di custodia cautelare. In particolare la
produzione documentale del P.M. sulla valutazione delle intercettazioni non era
elemento significativo, ai fini della valutazione della complessità dell’istruttoria,
poiché la Suprema Corte non riteneva quel dato rientrante tra gli elementi idonei a
legittimare la sospensione eseguita. D’altro canto i tempi e la gestione del processo
si sarebbero potuti organizzare in maniera diversa e con un calendario meno
esteso, in guisa da non incidere sulla libertà personale, oltre i limiti consentiti dai

Tra gli imputati, in numero di nove, solo due erano in regime restrittivo; la scelta di
sospendere il decorso dei termini, finiva per pregiudicare esclusivamente l’Esposito,
unico ad essere sottoposto alla misura di massimo rigore.

OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
Questa Corte

ha

avuto modo di chiarire che

(Sez.

2, n. 23872

del 05/03/2014 Cc. (dep. 06/06/2014) Rv. 259828, Riviezzi) è adeguatamente
motivata l’ordinanza con cui il giudice nel disporre, sulla base dell’art. 304 comma 2
cod. proc. pen., la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, per la
complessità del dibattimento, faccia riferimento al numero degli imputati, dei
difensori e delle imputazioni, nonché alla qualità e natura delle questioni da
esaminare.
D’altro canto che la complessità del dibattimento, ex art. 304 comma 2 cod. proc.
pen. – con sospensione dei termini di custodia cautelare – abbia necessariamente
carattere prognostico e, pertanto, debba essere formulata in ragione dell’attività da
compiere e non già con riguardo all’attività espletata ed esaurita è stato anche
ribadito da questa Corte (Sez. 2, n. 44625 del 12/07/2013 Cc. (dep. 05/11/2013 )
Rv. 257514, Aloisi).
Rileva in particolare la difficoltà oggettiva del dibattimento o del giudizio abbreviato
nel suo complesso, e si prescinde dalle posizioni dei singoli imputati

(Sez. 2, n.

19942 del 17/02/2012 Cc. (dep. 25/05/2012) Rv. 252839, Focarelli). Allo stesso
modo la complessità va intesa in termini ampi, purché risulti oggettivizzata la causa
che l’ha determinata, e, pertanto, può essere riferita non solo alla trattazione e alla
decisione del processo, in relazione all’approfondimento delle posizioni di ciascun
imputato e all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive
difficoltà e ostacoli di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle
strutture necessarie per lo svolgimento del dibattimento (Sez. 5, Sentenza n. 21325
del 27/04/2010 Cc. (dep. 04/06/2010) Rv. 247308, Raggi).

3

termini ordinari.

2.

Alla luce di quanto premesso i profili di doglianza che caratterizzano il

ricorso devono ritenersi, per un verso, generici e, per altro verso, non pertinenti.
In primo luogo deve osservarsi che anche la produzione documentale del P.M. sulla
valutazione delle intercettazioni, può essere elemento significativo in funzione
dell’attribuzione al dibattimento del crisma di complessità, specie là dove
valutazione di riscontro siffatta si unisca alle attività istruttorie necessarie, che
informano il contraddittorio e concorrono ad assegnare, appunto, all’accertamento
quell’attributo.

tratti di incoerenza o di manifesta illogicità. Né emergono profili che possano indurre
a ritenere che la sospensione dei termini fosse iniziativa artificiosa, abnorme o che
si inscrivesse in un tracciato d’allargamento dell’acquisizione probatoria, proteso ad
includere prove non pertinenti al tema di responsabilità, con l’effetto d’una diluizione
non necessaria dei termini custodiali.
Del resto, i tempi e la gestione del processo sono prerogativa del giudice di merito.
La scelta del calendario delle udienze è tema riservato alla cognizione funzionale del
decidente, innanzi al quale pende il processo ed il sindacato di legittimità in questi
casi è limitato a decisioni che appaiono ictu °cui/ improntate all’elusione della
garanzia, alla cui tutela è preordinata la norma in esame.
Il ricorso sul punto è assolutamente generico.
Non contiene alcun elemento di specifica censura che possa, appunto, indurre a
formulare una prognosi siffatta o che possa legittimare una conclusione nella
direzione delineata.
Va ribadito che la complessità va riferita non solo alla trattazione e alla decisione del
processo, con riguardo all’approfondimento delle posizioni di ciascun imputato e
all’assunzione di numerosi mezzi di prova, ma anche ad oggettive difficoltà e ostacoli
di natura logistica, riguardanti l’organizzazione dei mezzi e delle strutture necessarie
per lo svolgimento del dibattimento.
Contrariamente, le doglianze prospettate sul numero di testi che sarebbe stato
possibile escutere ad ogni udienza, in uno alla rilevanza del materiale documentale
richiesto dal Pubblico Ministero, introducono temi disancorati da ogni riferimento
fattuale, che permetta una valutazione concreta in funzione del limitato sindacato di
legittimità, ammissibile sulla questione.
Si evoca genericamente che per ciascuna udienza sarebbero stati escussi un numero
limitato di testimoni, là dove una diversa gestione dei tempi del processo avrebbe
permesso l’assunzione di più dichiaranti, con restrizione delle frazioni temporali.
L’argomento, sviluppato in termini puramente astratti, finisce per introdurre nel
giudizio di legittimità questioni che afferiscono le modalità concrete di organizzazione
del giudizio di merito, senza allegare dati concreti e specifici che possano aprire
4

I giudici del merito sul punto hanno motivato in maniera congrua e non si enucleano

all’unico scrutinio possibile in questa sede, volto ad accertare se ictu ocu/i le scelte di
“gestione” oggetto di doglianza siano state effettivamente improntate all’elusione
della garanzia dei tempi di durata della misura, alla cui tutela è preordinata la norma
in esame.
Non dissimili sono le conclusioni cui si perviene in relazione alla questione afferente
la pertinenza della documentazione allegata dal Pubblico Ministero a riscontro anche
delle intercettazioni. Si opera, infatti, una generica critica di ininfluenza di quel
materiale, rispetto ai temi decisori, assumendo che si tratterebbe di circostanze di

Anche il profilo di doglianza articolato in parte qua oltre una sua intrinseca
aspecificità si risolve in una pura asserzione, disancorata da ogni elemento concreto
che possa rilevare ai fini del giudizio di legittimità da compiere sul provvedimento
impugnato e nel perimetro sopra tracciato.
Né sono stati introdotti o esplicitati gli elementi in ragione dei quali sarebbe stato
legittimo inferire, secondo la prospettazione del ricorrente, l’asserita ininfluenza del
materiale introdotto, ai fini dei temi da decidere.
Si comprende, allora, come la doglianza assuma contorni di tale genericità che non
permettono di individuare neppure le ragioni per le quali il provvedimento
impugnato dovrebbe risultare in concreto lesivo dei diritti del ricorrente.
Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
iservalaJcisione all’u ienza e • 11 2015 A scioglimento della riserva adottata
il 24/11/2015 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
iktv k-vel’Wci
Così deciso in Roma, il 24-26 tati=2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

fatto remote, che non assumono valenza rispetto alla verità processuale.

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