Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6618 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6618 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Fiocco Rosario Claudio nato a Foggia il 6/9/1972
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data
24/4/2013, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi
di Montrone;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
che ha chiesto annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla disposta
confisca del computer in sequestro di proprietà di Fiocco Rosario Claudio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Torino applicava a Fiocco Rosario Claudio, su
concorde richiesta delle parti, la pena di anni tre mesi due e giorni dodici di
reclusione per i reati a lui ascritti di cui ai capi 1), 2, 3, 4. 6, 7. 8, 9, 10, 11, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51; disponeva, altresì, nei confronti del
predetto Fiocco la confisca del computer sequestrato.
1

Data Udienza: 21/01/2014

2.

Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto

tempestivo ricorso per Cassazione Fiocco Rosario Claudio, chiedendo
l’annullamento della sentenza per il seguente motivo: violazione dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione
dell’art.240 cod. pen. nonché mancanza di motivazione, in relazione alla disposta

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso proposto risulta fondato e merita, pertanto, accoglimento. Difatti
dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice ha disposto, tra
l’altro, la confisca del computer sequestrato al ricorrente Fiocco Rosario
Claudio, affermando testualmente « … trattandosi di bene pertinente ai
reati per i quali si procede>>. Trattasi in modo evidente, alla luce della
costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 6 n. 10106 del 6/6/1994, Rv.
199559; sez. 4 n. 21703 del 5/4/2005, Rv. 231559), di un’argomentazione
del tutto inadeguata ed insufficiente a giustificare l’esercizio del potere
discrezionale di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. Ed in particolare deve
ritenersi che l’estensione dell’applicabilità, per effetto della legge n. 134 del
2003, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste
dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste dal secondo comma
di tale articolo come ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal
motivare sulle ragioni per cui ritiene di dovere disporre la confisca di specifici
beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non
ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla
provenienza del denaro o dei beni confiscati (sez. 6 n. 10531 del 21/2/2007,
Rv. 235928).

confisca del computer in sequestro.

4. Alla luce delle considerazioni ora svolte la sentenza impugnata deve
essere annullata limitatamente alla disposta confisca del computer con rinvio
al Tribunale di Torino per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Fiocco Rosario Claudio
limitatamente alla disposta confisca del computer con rinvio al Tribunale di

01,

Torino per nuovo esame sul punto.

Così deliberato in camera di consiglio il 21 gennaio 2014

Dott. Robe

nsore

Il

Carrelli Palombi di Montrone

Dott.

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