Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6618 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6618 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) BENKHADRA ABDERREZZAK N. IL 07/07/1979
avverso la sentenza n. 4409/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del
10/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFFtA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cessazione il difensore di fiducia di Benkhadra Abderrezzak avverso la
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 10.10.2011 dal GIP del Tribunale
di Bergamo a che applicava al predetto la pena concordata e condizionalmente
sospesa di anni due di reclusione ed C 2.000,00 di multa in relazione al reato di cui
all’art. 73 comma V dPR 309/1990..
Deduce il difetto di motivazione in relazione alla verifica della mancanza di cause di
non punibilità ex art. 129 c.p.p. e la violazione di legge in ordine alla disposta confisca
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
Si rammenta che, come affermato ripetutamente da questa Corte (cfr. ex plurimis,
Cass. pen. Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della
motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla
particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia
atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione
giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale
della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi
(che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata: ma nel caso di specie è stata svolta una compiuta motivazione ricostruttiva del
fatto che esclude di per sé la possibilità di un proscioglimento ai sensi dell’invocata
norma.
Congrua e corretta s’appalesa la motivazione a sostegno della disposta confisca del
telefono cellulare in sequestro, il primo ritenuto funzionale allo spaccio ed il secondo
palese provento di esso.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna degricorrentE_ al pagamento
delle spese processuali eL cias_9222 al versamento in favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo
determinare in euro 1.500,00.
2
dei beni in sequestro (un telefono cellulare e denaro).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012