Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6617 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6617 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Silvio Pasquale nato a S. Agata dei Goti il 1/3/1959
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
Tribunale di Latina in data 10/4/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Silvio Pasquale ricorre avverso la sentenza, in data 10/4/2013, del
Tribunale di Latina, con la quale, gli è stata applicata la pena, concordata
tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni uno e mesi otto di
reclusione ed C 3000,00 di multa per i reati di cui agli a) artt. 110, 648
cod. pen. b) 110 648 cod. pen., chiedendone l’annullamento per il seguente
motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione
all’indeterminatezza ed incompletezza del capo b) dell’imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1

Data Udienza: 21/01/2014

2.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere

manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve al riguardo rilevarsi che:
«la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.
129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.

ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen. Ed inoltre il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è adeguato al contenuto nell’accordo tra le parti e la
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del
fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto,
ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si
trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in
cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (sez. 6 n. 45688
del 20/11/2008, Bastea, Rv. 241666; sez. 4 n. 10692 del 11/3/2010,
Hernandez, Rv. 246394).
Nel caso di specie dalla lettura delle imputazioni, al di là degli errori
letterali, emerge in modo evidente, come del resto risultava dagli atti
contenuti nel fascicolo del RM. ed in particolare dal verbale di sequestro
che i reati contestati erano due e che nel capo b) ci si riferiva alla
ricettazione di un motore appartenente all’autovettura Fiat Bravo targata
EB 838 3V risultata provento di furto in danno di Vitale Vincenzo.
3. A quanto detto consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento,
in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C
1500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorre e al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 i favore della Cassa
delle ammende.
Roma, 21 gennaio 2014

250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si

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