Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6616 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6616 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LUCA MANUEL N. IL 14/11/1986
avverso l’ordinanza n. 126/2014 TRIBUNALE di ASTI, del 17/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

Sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. A. Galasso, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso, con
requisitoria scritta, depositata il 27 marzo 2015, chiedendo il rigetto del ricorso con
condanna al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 17-7-2014 il Tribunale di Asti su richiesta di De Luca Manuel
rideterminava la pena, per effetto della sentenza della corte costituzionale n. 32 del

con decreto L. 30 dicembre 2005, n. 272 (artt. 4-bis e 4-vicies ter) convertito in L. n.
49 del 21 febbraio 2006 all’originario testo del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Il giudice dell’esecuzione ha premesso che De Luca Manuel, all’esito del giudizio
abbreviato del 9.12.2010, era stato condannato dal Giudice per l’udienza preliminare
del tribunale di Asti alla pena di anni sei di reclusione ed euro 50.000 di multa per il
delitto di cui all’art 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 per la detenzione di 63 Kg di
hashish.
All’esito dell’udienza camerale, valutati i criteri di cui all’ad 133 cod. pen.,
executivis

in

il giudice ha rideterminato la pena in quella di anni quattro di reclusione

ed euro 12.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione a mezzo de suo difensore De Luca Manuel ed articola il
seguente motivo di ricorso:
-Manifesta illogicità della motivazione. Il giudice

dell’esecuzione, lamenta

il

ricorrente, non avrebbe tenuto presente che nel rideterminare la pena aveva
operato una nuova valutazione ex art. 133 c.p. Avrebbe, piuttosto, dovuto
rispettare il criterio proporzionale aritmetico tra la pena già inflitta e divenuta
illegale e quella da irrogare a seguito della riespansione della normativa
previgente. Non sarebbe prevista, di converso, a giudizio dell’istante una nuova ed
autonoma rivalutazione dei criteri di cui all’art 133 cod. pen. ma solo
l’individuazione di una nuova sanzione sulla base delle valutazioni già operate dal
primo giudice della cognizione.

OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1. Il perimetro d’esercizio della discrezionalità nella determinazione della pena in
executivis, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio
2014, è stato approfondito nello scrutinio di questa Corte. L’incostituzionalità della
novella – apportata con decreto L. 30 dicembre 2005, n. 272 (artt. 4-bis e 4-vicies
ter) convertito in L. n. 49 del 21 febbraio 2006 all’originario testo del D.P.R. n. 309

2

12 febbraio 2014), con cui era stata dichiarata l’illegittimità della novella apportata

del 1990, art. 73 – ha, invero, prodotto la nuova “espansione”, per i fatti commessi
dal 28 febbraio 2006 al 6 marzo 2014, della previgente disciplina incriminatrice e
delle relative e diverse sanzioni. Per i fatti di lieve entità il limite temporale finale va,
tuttavia, anticipato al 23 dicembre 2013 – per effetto dell’entrata in vigore della
diversa e autonoma disciplina normativa di cui alla legge n. 146 del 2013 -.
In

particolare

si

è

avuto

modo

di

osservare

(Sez. 1,

n.

53019 del 04/12/2014 Cc. (dep. 19/12/2014) Rv. 261581, Schettino) che il giudice
dell’esecuzione, ove il trattamento sanzionatorio non sia stato ancora interamente

provvedimento “correttivo” da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo
egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione.
D’altro canto la stessa giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la valutazione
della pena va operata rinnovando il giudizio sulla portata lesiva della condotta e
applicando il principio di proporzione tra offesa e cornice edittale di riferimento,
escludendosi meccanicistiche applicazione di canoni di imputazione matematicoproporzionali (S.U. 26-2-2015 dep. 15-9-2015, Sonny Marcon). L’operazione non si
può, ancora, limitare ad un riscontro di tipo algebrico matematico ed occorre
adeguare nell’esercizio della discrezionalità giudiziale il trattamento sanzionatorio
alla lesività concreta della condotta, in relazione alla cornice edittale di riferimento,
attualizzatasi all’esito dell’intervento della Corte costituzionale. Le S.U. di questa
corte (Sez. U, Sentenza n. 33040 del 26/02/2015 Cc. (dep. 28/07/2015) Rv.
264205 Imputato:

Jazouli.) hanno anche chiarito che ”

È illegale la pena

determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia
basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali dell’art. 73 d.P.R.
309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del
fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014,
anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali
previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del
2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità”.

2. Alla luce di quanto premesso le doglianze

avanzate dal ricorrente sono

manifestamente infondate.
Il giudice dell’esecuzione ha correttamente svolto il giudizio di

rivalutazione

sanzionatoria, applicando i criteri di cui all’art 133 cod. pen, e dando conto, con
motivazione logica e coerente, delle ragioni che hanno orientato la discrezionalità
nella dosimetria della pena.
Si sono indicati i criteri seguiti nella fissazione della sanzione base e la valutazione
della lesività è stata rinnovata con un giudizio di “merito” in sede esecutiva alla luce
della nuova cornice edittale. In particolare la pena detentiva base è stata fissata
3

eseguito, deve rideterminare la pena in favore del condannato, pur se il

operando una riduzione di tre anni di reclusione, rispetto alla sanzione inizialmente
fissata. Quanto alla pena della multa da una sanzione base di euro 75.000, si è
passati ad una sanzione base di euro 18.000.
il giudice dell’esecuzione ha, poi,

Nella concreta determinazione della pena

spiegato le ragioni che hanno indotto a partire dalla pena base di anni sei di
reclusione. Ha chiarito che, pur esclusa in sede di merito la circostanza aggravante
dell’ingente quantità, la droga era di valore ponderale non marginale (63 kg), dato
che, valutato unitamente agli altri elementi, tra cui le modalità del trasporto,

vizi logici e giuridici e non è censurabile in questa sede.
Deriva da quanto premesso che la valutazione sui criteri di cui all’art 133 cod. pen.
è stata correttamente sviluppata in sede esecutiva e che il ragionamento operato,
contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, è conforme ai principi affermati da
questa Corte.
Ribadito, pertanto, che nella determinazione della pena non deve seguirsi un criterio
di imputazione matematico proporzionale il ricorso va respinto con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

tk-lerva la

cistone all’udieuel 26/11j

. 5i scioglimento della riserva adottata

il 24/1112015 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso in Roma, il 24-26 initon eigz, A1 5

Il Consigliere estensore

Il Presidente

imponeva quel rigore nella fissazione della sanzione-base. Il giudizio è immune da

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