Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6615 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6615 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
D’Alessandro Marco nato a Cosenza il 12.5.1990
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro
datato 13.6.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Massimo Galli , che ha concluso per il rigetto del ricorso
Il difensore di fiducia avv.Gianluca Garritano ha insistito per
l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 16/01/2014

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di
Catanzaro confermava l’ordinanza applicativa della misura cautelare
della custodia in carcere ,disposta dal Gip presso il Tribunale di
Cosenza , in data 3.6.2013 , nei confronti di D’Alessandro Marco ,
per i reati di cui ai seguenti capi provvisori: artt. 56. 110 e 628. co.

num.l. capo A) , artt. 110 c.p., 10. 12. 14 Legge n. 497 1974 e 61, n.2,
c.p., capo 13) , artt. 110 c.p.. 23 co.4. Legge n. 110/1975, 61. n. 2.
c.p., capo C) artt. 110. 648. 61. n.2. c.p.. capi D) ed E) , artt. 110,
635, 61. n.2. c.p.. Capo F)
1.2 Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria
fondato su una serie di elementi fattuali compendiati nella CNR
relativa alla denuncia in stato di arresto di Mazzei Pietro, Falanga
Gianluca e D’Alessandro Marco, del 1 Giugno 2013, n. 132/13 di
prot.- ed in particolare dai verbali di arresto, di perquisizione dell’alfa
147 e sequestro della pistola, del munizionamento e degli indumenti,
di acquisizione delle immagini riprese dal sistema di
videosorveglianza, di sopralluogo effettuato presso l’ufficio postale
interessato dalla rapina (con relativo fascicolo fotografico), delle
dichiarazioni autoaccusatorie rese da Mazzei, di sit rese da Leone
Licia, nella sua qualità di direttrice dell’ufficio postale rapinato, Locco
Alessandra e Tripodi Luigi, nella veste di dipendenti del medesimo
ufficio postale,Morrone Anna, Nando Giuseppe, Vizza Andrea,
Chiappetta Paolo e Diacono Francesco, tutti testimoni oculari dei fatti
in contestazione; ravvisava, inoltre, ai sensi dell’art. 274 c.p.p., la
pericolosità sociale in ragione del parametro oggettivo, costituito dalle
modalità (in particolare, dalla specifica violenza posta in essere, dalla
spregiudicatezza e dalla disinvoltura dell’azione delittuosa) e
circostanze di luogo (teatro della rapina è un luogo aperto al pubblico)
e di tempo ( la tentata rapina viene posta in essere durante l’orario in
cui l’ufficio postale è aperto al pubblico) dei fatti per cui si procede, sia
del parametro soggettivo, rappresentato dalla personalità dell’indagato
desunta dai comportamenti e dagli atti concreti da lui posti in essere,
sicché , ai sensi dell’art.275,1a misura custodiale applicata è apparsa
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sicchè , ai sensi dell’art.275,1a misura custodiale applicata è apparsa
,per adeguatezza e proporzionalità l’unica adeguata a prevenire il
pericolo di recidiva.
1.3 Avverso 1′ ordinanza propone ricorso il difensore di D’Alessandro
,chiedendo l’ annullamento del provvedimento e deducendo, con
l’unico motivo proposto, la violazione dell’art. 606 lett. C ed e) in
relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. lamentando,in particolare,
che il Tribunale ha omesso di considerare gli elementi a favore

dell’imputato , quali la confessione degli imputati e l’incensuratezza
degli stessi, che se adeguatamente valutati avrebbero comportato
l’accoglimento della richiesta.

CONSIDERATO IN DIRM’O

2. Il ricorso è manifestamente infondato
2.1 Le censure mosse al provvedimento attengono tutte al merito della
decisione e per tale natura , non possono essere dedotte in sede di
legittimità; il Tribunale, si è attenuto scrupolosamente al dettato
normativo dell’art. 133 cod. pen, agganciando la valutazione sulla
pericolosità sociale dell’indagato ai particolari connotati del fatto
illecito, modalità e circostanze del fatto che sono state reputate
indicative della personalità del soggetto e della sua inclinazione a
commettere reati della stessa specie, valutazione congrua ed
esaustiva ,che implicitamente esclude la rilevanza di eventuali
elementi positivi rispetto alla pregnanza di quelli negativi.
2.2 E’ noto,infatti, che la negativa valutazione della personalità
dell’indagato ben può fondarsi sugli specifici criteri oggettivi indicati
dall’art. 133 cod. pen. tra i quali rientrano, appunto, la gravità del
reato e le modalità della sua commissione, senza che il giudice sia
tenuto a motivare singolarmente sulla ricorrenza di tutti gli elementi
valutativi previsti dal predetto articolo (Sez. 5, n. 2416 del
19/05/1999 – dep. 04/08/1999, Marchigiani, rv. 214230).
2.3 li Collegio condivide l’indirizzo secondo cui la disposizione che
sancisce la nullità del provvedimento per la mancata valutazione degli
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nel senso che tali elementi devono intendersi circoscritti ai dati
fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche a quelli che
comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta
della misura e, dunque, non è prevista alcuna sanzione processuale in
caso di carenza motivazionale in ordine a tutti gli elementi non
attinenti ai gravi indizi di colpevolezza (Sez. 2^, 28 settembre 1999,
Portogallo ,rv.215086) .

norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al
pagamento delle spese del procedimento, a versare una somma, che si
ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende, non ricorrendo le condizioni richieste dalla sentenza della
Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P. Q . M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al pagamento della somma
di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att.
c.p.p., comma 1 ter.
Co d o i

oma, camera di consiglio del 16 gennaio 2014

Il Cnsi& re s nsore

H Presidente

3. Il ricorso è, dunque’, inammissibile per manifesta infondatezza, e, a

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