Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6614 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6614 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 16/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Falanga Gianluca nato a Cosenza il 3.11.1987
avverso il provvedimento del Tribunale del riesame di Catanzaro

datato

13.6.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Massimo
Galli , che ha concluso per il rigetto del ricorso

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RITENUTO IN FATTO

1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro

,disposta dal Gip presso il Tribunale di Cosenza , in data 3.6.2013 , nei confronti di
Falanga Gianluca , per i reati di cui ai seguenti capi provvisori: artt. 56. 110 e
628. co. num.l. capo A) , artt. 110 c.p., 10. 12. 14 Legge n. 497 1974 e 61, n.2,
c.p., capo 13) , artt. 110 c.p.. 23 co.4. Legge n. 110/1975, 61. n. 2. c.p., capo C)
artt. 110. 648. 61. n.2. c.p.. capi D) ed E) , artt. 110, 635, 61. n.2. c.p.. Capo F)
1.2 II Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria fondato su
una serie di elementi fattuali compendiati nella CNR relativa alla denuncia in stato
di arresto di Mazzei Pietro, Falanga Gianluca e D’Alessandro Marco, del 1 Giugno
2013, n. 132/13 di prot.- ed in particolare i verbali di arresto, di perquisizione
dell’alfa 147 e sequestro della pistola, del munizionamento e degli indumenti, di
acquisizione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, di sopralluogo
effettuato presso l’ufficio postale interessato dalla rapina (con relativo fascicolo
fotografico), delle dichiarazioni autoaccusatorie rese da Mazzei, di sit rese da Leone
Licia, nella sua qualità di direttrice dell’ufficio postale rapinato, Locco Alessandra e
Tripodi Luigi, nella veste di dipendenti del medesimo ufficio postale,Morrone Anna,
Nando Giuseppe, Vizza Andrea, Chiappetta Paolo e Diacono Francesco, tutti
testimoni oculari dei fatti in contestazione; ravvisava, inoltre, ai sensi dell’art. 274
c.p.p., la pericolosità sociale in ragione del parametro oggettivo, costituito dalle
modalità (in particolare, dalla specifica violenza posta in essere, dalla

confermava l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere

spregiudicatezza e dalla disinvoltura dell’azione delittuosa) e circostanze di luogo
(teatro della rapina è un luogo aperto al pubblico) e di tempo ( la tentata rapina
viene posta in essere durante l’orario in cui l’ufficio postale è aperto al pubblico) dei
fatti per cui si procede, sia del parametro soggettivo, rappresentato dalla
personalità dell’indagato desunta dai comportamenti e dagli atti concreti da lui posti
in essere, sicchè , ai sensi dell’art.275,Ia misura custodiale applicata è apparsa ,per
adeguatezza e proporzionalità l’unica adeguata a prevenire il pericolo di recidiva.
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1.3 Avverso l’ ordinanza propone ricorso il difensore di Falanga ,chiedendo l’
annullamento del provvedimento e deducendo, con l’unico motivo proposto, la
violazione dell’art. 606 lett. C ed e) in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen.
lamentando,in particolare, che il Tribunale ha omesso di considerare gli elementi a
favore dell’imputato , quali la confessione degli imputati e l’incensuratezza degli

richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è manifestamente infondato
2.1 Le censure mosse al provvedimento attengono tutte al merito della decisione e
per tale natura , non possono essere dedotte in sede di legittimità; il Tribunale, si è
attenuto scrupolosamente al dettato normativo dell’art. 133 cod. pen, agganciando
la valutazione sulla pericolosità sociale dell’indagato ai particolari connotati del fatto
illecito, modalità e circostanze del fatto che sono state reputate indicative della
personalità del soggetto e della sua inclinazione a commettere reati della stessa
specie, valutazione congrua ed esaustiva ,che implicitamente esclude la rilevanza
di eventuali elementi positivi rispetto alla pregnanza di quelli negativi.
2.2 E’ noto,infatti, che la negativa valutazione della personalità dell’indagato ben
può fondarsi sugli specifici criteri oggettivi indicati dall’art. 133 cod. pen. tra i quali
rientrano, appunto, la gravità del reato e le modalità della sua commissione, senza
che il giudice sia tenuto a motivare singolarmente sulla ricorrenza di tutti gli
elementi valutativi previsti dal predetto articolo (Sez. 5, n. 2416 del 19/05/1999 –

stessi, che se adeguatamente valutati avrebbero comportato l’accoglimento della

dep. 04/08/1999, Marchigiani, rv. 214230).
2.3 n collegio condivide l’indirizzo secondo cui la disposizione che sancisce la nullità
del provvedimento per la mancata valutazione degli elementi a carico e a favore
dell’imputato (o indagato), va interpretata nel senso che tali elementi devono
intendersi circoscritti ai dati fattuali di carattere probatorio o indiziario e non anche
a quelli che comunque possano incidere sulle esigenze cautelari e sulla scelta della
misura e, dunque, non è prevista alcuna sanzione processuale in caso di carenza
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motivazionale in ordine a tutti gli elementi non attinenti ai gravi indizi di
colpevolezza (Sez. 2^, 28 settembre 1999, Portogallo,rv.215086).
Il ricorso è, dunque, inammissibile per manifesta infondatezza, e, a norma dell’art.
616 c.p.p., il ricorrente va condannato, oltre che al pagamento delle spese del
procedimento, a versare una somma, che si ritiene equo determinare in Euro

richieste dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma
1 ter.
Cos’ deci o in Roma, camera di consiglio del

16 gennaio 2014

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni

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