Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6614 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6614 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ODUWARE BEVERLYN N. IL 21/11/1975
Ntie,
iriA “4
4/avverso la sentenza n. 1258/2010 TR! .SEZ.DIST. di AVERSA, del

07/07/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Oduware Beverlyn ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, in data 7.07.2010, con la
quale è stata affermata la penale responsabilità dell’imputata in ordine al reato di
cui all’art. 116, comma 13, cod strada, con condanna alla pena di C 3.000,00 di
ammenda. La deducente, con il primo motivo, contesta l’affermazione di
responsabilità penale, osservando di essersi posta alla guida per causa di forza
chiede la rideterminazione della durata della sanzione amministrativa del fermo del
veicolo.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, risulta inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello venne sottoscritto dall’Avv.
Teresa Petrarolo, che non risulta iscritta nell’albo speciale per le giurisdizioni
superiori. E questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per
cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come
appello da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte dì Cassazione ed il
gravame sia stato correttamente qualificato come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 38293 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
E’ poi appena il caso di evidenziare che si registrano ulteriori cause di
inammissibilità della presente impugnazione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, ha
evidenziato che, all’esito di un controllo, risultava accertato che Oduware si era
posta alla guida di un autoveicolo, senza avere mai conseguito alcuna patente di
guida. E, sulla scorta di tale evenienza, ha affermato la penale responsabilità
dell’imputata per il reato in iscrizione. Deve pure considerarsi che il processo che
occupa si è svolto in contumacia della prevenuta e che la difesa non ha neppure
introdotto il tema di prova relativo al fatto che l’imputata ebbe a porsi alla guida
del veicolo perché costretta dalla necessità di accompagnare una amica in
ospedale.
Orbene, tanto chiarito, null’altro che considerare che la giurisprudenza di
legittimità ha da tempo chiarito che l’imputato il quale invoca una causa di
giustificazione ha l’onere di allegare tutti gli elementi concreti che configurano la
sussistenza della scriminante (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11030 in data
01/10/1997, dep. 02/12/1997, Rv. 209047).
Soffermandosi sul restante motivo di ricorso, si osserva poi che la decisione
Impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa
appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della

maggiore. Sotto altro aspetto, la parte si duole della eccessività della pena inflitta e

pena. E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale ha, infatti, considerato
equa la pena di C 3.000,00 di ammenda, prossima al minimo editale, previa
concessione della attenuanti generiche.
Si osserva, infine, che il Tribunale ha applicato la sanzione amministrativa
accessoria del fermo del veicolo per tre mesi, periodo che risulta conforme alla
vigente disposizione di cui al comma 18 dell’art. 116, cod. strada, ove è previsto
che alla violazione di cui al comma 13, dell’art. 116 cit., consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo del veicolo in misura fissa, pari a tre mesi.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,

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