Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6613 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6613 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BAKHRI MILOUD N. IL 04/09/1978
avverso l’ordinanza n. 840/2014 TRIBUNALE di MILANO, del
07/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 24/11/2015

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, sostituto procuratore generale della
Repubblica presso questa Corte, depositata il 22 gennaio 2015, il quale ha
concluso, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso con condanna al pagamento
delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano con sentenza 29.6.2010, in cosa giudicata il 9.2.2012,

309/1990.

L’irrevocabilità si

produceva per effetto della dichiarazione

d’inammissibilità del gravame pronunciata dalla Corte d’appello. Era, dunque,
proposto incidente di esecuzione finalizzato al riconoscimento dell’invalidità della
notifica dell’estratto contumaciale relativo alla decisione di secondo grado. Si
censurava che l’istante era stato giudicato come irreperibile e la notifica
dell’estratto della sentenza di secondo grado non era stata preceduta dalle ricerche
rituali con emissione di nuovo di decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen.
Il Tribunale dichiarava inammissibile la richiesta.

2. Ricorre per cassazione Bakhri Miloud. Evidenzia, innanzitutto, un vizio in rito.
La richiesta era stata dichiarata inammissibile de plano da un giudice diverso da
quello competete. Avrebbe dovuto decidere infatti il Tribunale in composizione
collegiale; aveva, di converso, deciso il Tribunale in composizione monocratica.
Ancora, si deduce che, in astratto sarebbe ammissibile il provvedimento de plano e
senza contraddittorio camerale, allorquando la richiesta prospetti questioni già
esaminate o sia manifestamente infondata.
Nel caso di specie si era ritenuta sussistente detta condizione in relazione ad
istanza pregressa di incidente di esecuzione che il Tribunale aveva deciso il 7-52014, respingendola.
In quel procedimento, tuttavia, si discuteva di un tema giuridico diverso e relativo
alla completezza degli accertamenti che avevano indotto l’emissione del decreto di
irreperibilità da parte del P.M. e del Tribunale. Nell’istanza dichiarata inammissibile
(provvedimento avverso cui si ricorre), al contrario, si deduceva la diversa
questione afferente la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza d’appello,
notifica avvenuta senza emissione di un nuovo decreto di irreperibilità preceduto
dalle rituali ricerche.

OSSERVA IN DIRITTO ,
Il ricorso è fondato.

dichiarava Bakhri Miloud colpevole del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r.

1. L’impugnato decreto deve invero essere annullato per violazione dell’inderogabile
competenza funzionale.
Prioritario è, infatti, l’esame della denuncia di violazione della competenza,
trattandosi di questione pregiudiziale.
Sul punto occorre rilevare come la sentenza era stata emessa dal Tribunale
ordinario di Milano il 29-6-2010, in composizione collegiale.
Il Giudice dell’esecuzione si è, di converso,

pronunciato in qualità di giudice

monocratico, emettendo decreto de plano d’inammissibilità sull’istanza avanzata in

Ammessa, in astratto, la possibilità di provvedere ex art 666 cod. proc. pen.,
comma 2 -eventualità non ricorrente nella specie, poiché il tema

decidendum

dedotto era sostanzialmente diverso da quello già deciso con l’ordinanza del 75-2014 – sarebbe stato, comunque, legittimato alla relativa declaratoria il
presidente del collegio e non il giudice monocratico.
Contrariamente si ricava che il decreto 1-10-2014 risulta emesso dal Tribunale di
Milano in funzione di giudice dell’esecuzione ed in persona del giudice Silvia
Clerici.
Di converso, afferendo l’incidente di esecuzione un provvedimento emesso dal
Tribunale in composizione collegiale la competenza funzionale, ai sensi dell’art. 665
cod. proc. pen., comma 1, si appuntava in fase esecutiva in capo a quel giudice che
aveva, del resto, deliberato il provvedimento.
Trattasi di competenza per funzione, come tale inderogabile.
Tanto ritenuto, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio e per nuovo
esame su tale profilo prioritario.
Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di Milano.

1—

RTs-erva la

P.Q.M.
cisione all’udienzyFér-26/11/2015.( A scioglimento della riserva

adottata il 24/11/2015 annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame al
tribunale di Milano.
iko %)s wit,sCZ
Così deciso in Roma, il 24-26=1512015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

executivis.

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