Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6613 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6613 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ENACHE VASILE N. IL 12/10/1979
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avverso la sentenza n. 807/2009 TRIBSEZ.DIST. di AVERSA, del
12/11/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Enache Vasile ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, in data 12.11.2009, con la quale
è stata affermata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui
all’art. 116, comma 13, cod strada, con condanna alla pena di C 3.000,00 di
ammenda. Il deducente invoca la rideterminazione della pena, previa concessione
delle attenuanti generiche.
avendo ad oggetto sentenza inappellabile, è inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello venne sottoscritto dall’Avv.
Olimpia Rubino, che non risulta iscritta nell’albo speciale per le giurisdizioni
superiori. E questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per
cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata originariamente proposta come
appello da un difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione ed il
gravame sia stato correttamente qualificato come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 38293 del 16/09/2004, dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
E’ poi appena il caso di evidenziare che si registra una ulteriore causa di
inammissibilità della presente impugnazione. Invero, la decisione impugnata risulta
sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo
motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della pena. Come noto, in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez.
VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale ha, infatti,
chiarito di ritenere equa la pena di C 2.500,00 di ammenda, pena che risulta
prossima al minimo edittale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.

L’impugnazione che occupa, da qualificarsi come ricorso per cassazione,

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

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