Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6612 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6612 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRUSCIANO GABRIELE N. IL 22/09/1978
avverso l’ordinanza n. 4764/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 10/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
9c5L9–

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 12/11/2015

Ritenuto in fatto.

1.11 10 novembre 2014 2010 il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava il

reclamo interposto da Gabriele Brusciano, detenuto in espiazione della condanna
definitiva per il delitto di associazione mafiosa, avverso l’ordinanza con la quale il
Magistrato di sorveglianza di Avellino, in data 16 giugno 2014, aveva rigettato
l’istanza di liberazione anticipata, ritenendo ostative le risultanze degli

rescissi i legami con ambienti della criminalità organizzata campana, riconducibile
a Giuseppe Setola, esponente di spicco della camorra.
2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione,

tramite il difensore di fiducia, Brusciano, il quale, anche mediante note difensive,
lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Osserva che dalle
lettura coordinata dei primi tre commi dell’art. 4-bis ord. pen. risulta che, ai fini
dell’applicazione del beneficio in questione, non si rende necessaria la verifica sulla
permanenza di legami con la criminalità organizzata, essendo sufficiente il controllo
della partecipazione all’opera di rieducazione. Rileva che, in ogni caso, la
motivazione circa l’omessa rescissione dei legami deve essere sorretta
dall’illustrazione di specifici elementi di fatto e non su mere clausole di stile.

Osserva in diritto.

Il ricorso è manifestamente infondato.
1. In materia di concessione di benefici penitenziari, l’esclusione, espressamente

prevista nel primo comma dell’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 della
liberazione anticipata dalle limitazioni in esso contemplate, non è estensibile, per
analogia, al divieto, stabilito dall’ultimo comma della medesima disposizione, di
tale concessione (Sez. 1, n. 2862 dell’Il dicembre 2003).
Infatti, ai sensi dell’art. 15, comma 1, d.l. 9 giugno 1992 n. 306, convertito nella
legge 7 agosto 1992 n. 356, modificativo dell’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n.
354, sussiste il divieto di concessione di tutte le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI dell’ordinamento penitenziario, ivi compresa la liberazione
anticipata, nei confronti dei detenuti ed internati per delitti dolosi in presenza di una
comunicazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale
1

accertamenti svolta dalla polizia giudiziaria dai quali risultava che non erano stati

antimafia – adottata di iniziativa o su segnalazione del competente comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – evidenziante l’attualità di
collegamenti del soggetto con la criminalità organizzata e, quindi, l’inidoneità del
condannato a partecipare all’opera rieducativi (Sez. 1, n. 11661 del 27 febbraio
2008: Sez. 1, n. 12713 del 6 marzo 2008; Sez. 1, On. 38270 del 23 settembre
2005; Sez. 1, n. 3845 del 23 settembre 1994; Sez. 1, n. 1543 del 6 aprile 1994).
L’acquisizione del parere motivato delle suddette Autorità giudiziarie e delle

nella esclusiva ed inderogabile competenza della Magistratura di sorveglianza la
verifica e l’apprezzamento in ordine all’attualità di tali collegamenti, potendo il
giudice, per un verso, trarre elementi di valutazione da altre fonti e, per altro verso,
dissentire motivatamente dal suddetto parere.
2. Il provvedimento impugnato ha fatto, all’evidenza, corretta applicazione di

tali principi, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e
giuridici, ha analiticamente esaminato le risultanze a sua disposizione (informazioni
di polizia giudiziaria, tre ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti del
ricorrente per delitti aggravati ai sensi dell’art. 7 1. n. 203 del 1991 e, nel rispetto
delle previsioni di legge, ha coerentemente spiegato le ragioni di fatto, in base alle
quali possono ritenersi acquisiti oggettivi elementi alla stregua dei quali è possibile
affermare la mancata rescissione dei legami di Brusciano con ambienti della
criminalità organizzata di stampo camorristico.
In tale prospettiva il riferimento al comportamento mantenuto in ambiente
acarcerario non può essere pretermesso, ma deve necessariamente entrare a far parte
della valutazione complessiva della condotta del soggetto interessato che non può
essere esclusivamente legata alla condotta serbata in stato di detenzione.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
prova circa l’assenza di colpa nella proposizione dell’impugnazione (Corte Cost.
sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

2

relative informazioni è, quindi, obbligatoria, ma non vincolante, in quanto rientra

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2015.

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