Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6611 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 6611 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CENTO VINCENZO N. IL 02/12/1959
avverso l’ordinanza n. 118/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 09/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
lette/gentite le conclusioni del PG Dott.

A -Cre..

ou9_

Uditi difensor Avv.;

eo, cg”,e,4-4to

Data Udienza: 12/11/2015

Ritenuto in fatto.

1.Con ordinanza del 9 gennaio 2015 la Corte d’appello di Reggio Calabria, in
funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata, ai sensi dell’art.
671 c.p.p., da Vincenzo Cento, volta ad ottenere il riconoscimento della
continuazione tra i reati (violazioni alla disciplina in materia di armi) oggetto della
sentenza n. 4547 del 1998 della Corte d’appello di Milano e quelli (associazione

della medesima Autorità giudiziaria
2.Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso, tramite il difensore di fiducia,
Cento, il quale lamenta violazione dell’art. 81 cp. E vizio della motivazione, atteso
che dal capo d’imputazione del procedimento trattato dall’Autorità giudiziaria
milanese risulta che le armi introdotte nel territorio nazionale da Cento erano
destinate alla cosca Serraino-Condello, per la partecipazione alla quale il ricorrente
era stato successivamente condannato dalla Corte d’appello di Regio Calabria.
Rilevava, pertanto, la sussistenza di un evidente rapporto finalistico tra l’una e
l’altra condotta e, quindi, la riconducibilità dei reati ad un unico disegno criminoso.

Osserva in diritto.

Il ricorso non è fondato.
1.L’art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare ”

in executivis ”

l’istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati
separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall’art.
81 c.p. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in
sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione,
stante il carattere più completo dell’accertamento e la mancanza dei limiti imposti
dagli artt. 671 c.p.p. (Sez.6, 8.5.2000, sent.n. 00225, ric. P.G. in proc. Mastrangelo
e altri, riv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso non
possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della
condotta, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la
causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di
alcuni soltanto di detti indici- purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati
in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione – il giudice

1

per delinquere di stampo mafioso) posti a base della sentenza n. 10218 del 2012

deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole
violazioni.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del
disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od
omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che,
quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come
facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere

realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati
fin dall’inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il
requisito psicologico indicato nell’art. 81 c.p. con un generico programma
delinquenziale.
2.Ai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p.
la “cognizione” del giudice dell’esecuzione dei dati sostanziali di possibile
collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle
sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere “in
continuazione” e non, come assunto dal ricorrente, in base ai capi d’imputazione
alle misure cautelari a suo tempo disposte.
Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo
presenti le ragioni enunciate dall’istante e fornendo del tutto esauriente valutazione.
La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in
sede di legittimità.
3.11 provvedimento della Corte d’appello di Reggio Calabria è conforme a tali
principi giuridici, in quanto ha analiticamente valutato il contenuto delle diverse
sentenze, oggetto dell’istanza di applicazione dell’istituto di cui all’art. 671 c.p.p., i
punti di difformità, ha ricostruito, sulla base delle stesse, le condotte poste a
fondamento delle diverse condanne, le loro modalità di commissione, l’elemento
soggettivo che ha sorretto ciascuna di esse, le causali dei vari reati, il contesto in cui
essi si collocano.
Dopo questa disamina, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e
giuridici, ha ritenuto di non ravvisare l’unicità del disegno criminoso, osservando
che Cento è stato condannato per il delitto di cui all’art. 416-bis c.p., commesso tra
il 1997 e il 2001, in quanto partecipe di una casca mafiosa operante nel territorio
calabrese, per la quale è stata esclusa l’aggravante dell’essere armata, ed è stato
2

ricollegate ad un’unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta

condannato per violazioni alla disciplina in materia di armi commesse nel 1990. Ha,
infine, escluso, sulla base delle sentenze acquisite, che egli fosse, all’epoca,
partecipe della cosca Serraino operante anche in Milano e, al contempo, ha
evidenziato che non era possibile ravvisare una connessione teleologica tra la
fornitura di armi e la partecipazione ad un’associazione mafiosa di cui è stato
escluso il carattere armato.
Sulla base di tali risultanze il giudice dell’esclusione, con argomentazione

criminoso, tenuto conto della diversità dei beni giuridici lesi e del lasso di tempo
intercorso tra gli stessi. Al riguardo il Collegio osserva che, quando i reati si siano
verificati a distanza temporale l’uno dall’altro, si deve fondatamente presumere,
salvo prova contraria — nel caso concreto non fornita e non emergente dalle
sentenze — che la commissione di ulteriori fatti delittuosi, anche analoghi per
modalità e nomen iuris ai precedenti, non poteva essere progettata specificamente
quando fu commesso il delitto originario.
D’altra parte l’identità del movente non è, di per sé, sufficiente a configurare
l’unicità del disegno criminoso, che non va confuso con il generico proposito di
commettere reati o con la scelta di una condotta di vita fondata sul delitto.
4.A1 rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso, in Roma, il 12 novembre 2015..

correttamente sviluppata, non ha ravvisato l’unicità del medesimo disegno

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA