Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6610 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6610 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CRISCUOLO ROSA N. IL 15/12/1959
..”/ (je “4)
ESPOSITO ANTONIO N. IL 01/10/1940 IFO/
DE DIVITIIS MASSIMO N. IL 25/11/1944 ‘9119
PORCINI GIANFRANCO N. IL 27/05/1954 4 r
49 SIANO PIETRO N. IL 20/02/1954 4.0
* NAPOLETANO ROSA N. IL 31/03/1955 dr

e

avverso la sentenza n. 1761/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
2000/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Propone impugnazione il difensore di fiducia di Criscuolo Rosa, costituita parte civile
nel procedimento a carico di Esposito Antonio, De Vitiis Massimo, Porcini Gianfranco,
Siano Pietro e Napoletano Rosa, avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno
in data 24.10.2011 che confermava quella del Giudice monocratico del Tribunale di
Salerno del 28.11.2008 che assolveva i predetti, medici dell’Ospedale civile San
Giovanni di Dio e Ruggi diAragona di Salerno, perché il fatto non sussiste dal delitto di
omicidio colposo (per errata diagnosi) in danno di Iervolino Emilio (fatto del
Deduce il vizio motivazionale rilevando l’adesione della Corte alla motivazione offerta
dal giudice di prime cure.
Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa aspecifica.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede
sostanzialmente le medesime doglianze, per giunta vaghe e scarsamente
circostanziate, rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese
con motivazione compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cessazione fondato su motivi
che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del
gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del
motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
Indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni
argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato
senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett.
c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191 Rv. 216473 e
successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Peraltro, questa Suprema Corte ha affermato che, in tema di motivazione della
sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella

“per relationem” con

riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro
quest’ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e
disattesi; il giudice di appello non è infatti nemmeno tenuto a riesaminare
dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall’appellante nei motivi di
gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con
argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello e non
apparendo il richiamo alla motivazione di primo grado effettuata in termini apodittici
(cfr. Cass. pen. Sez. IV, 17.9.2008, n. 38824, Rv. 241062; Sez. V, 22.4.1999, n.
7572, Rv. 213643).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
2

6.2.2003).

ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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