Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 661 del 13/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 661 Anno 2014
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BERLINGIERI ISABELLA N. IL 22/04/1972
avverso la sentenza n. 58/2011 TRIBUNALE di COSENZA, del
16/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 13/11/2013

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
per la ricorrente è presente l’avv. Beatrice Maria Magro, in sostituzione dell’avv.
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la quale chiede l’accoglimento del ricorso.

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cosenza confermava la sentenza di
condanna emessa in data 13 giugno 2011 dal Giudice di pace di Cosenza nei
confronti di Berlingieri Isabella, per i delitti di ingiuria, minaccia e lesioni
personali in danno di Naccarato Giselda.
2. Contro la decisione propone ricorso per cassazione l’imputata, con atto del
proprio difensore, avv. Antonella Massimilla, affidato ad un unico motivo, con il
quale deduce violazione dell’articolo 606, lettera B, in relazione all’art. 337 cod.
proc. pen., per insufficiente identificazione del querelante, poiché gli agenti di
polizia giudiziaria che hanno ricevuto la querela si sono limitati a riportarne le
generalità, accompagnate da alcune qualità (nubile, casalinga) e da un numero
di telefono, senza però verificare i dati forniti, né indicando di conoscere
personalmente la querelante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
1.1 La norma contenuta nell’art. 337 c.p.p. impone la compiuta identificazione
dei soggetti che prendono parte alla formazione della querela; la

ratio legis

dell’art. 337 c.p.p. consiste, indubbiamente, nell’evitare che si metta in moto un
procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da
parte del soggetto leso da un reato punibile, appunto, su querela: da qui le
formalità previste dalla citata norma. Nessuna disposizione, però, prevede nè la
nullità della querela, nè l’improcedibilità del reato nel caso in cui manchino le
formalità previste. Ed allora, se si considera che costituiscono principi generali
dell’ordinamento processuale sia il principio della conservazione degli atti, che
quello del favor quaerelae (Sez. F, n. 32190 del 24/07/2002, Rv. 222546), ne
deriva che l’atto può conseguire il suo effetto (ossia la pretesa punitiva) ove si

2

RITENUTO IN FATTO

abbia ugualmente la certezza che il medesimo provenga dal soggetto legittimato
(così Sez. 2, n. 43712 del 11/11/2010, Tagliatela, Rv. 248683; Sez. 5, n. 9106
del 19/01/2012, Spagnol, Rv. 252956; Sez. 5, n. 10137 del 01/12/2010,
Manetti, Rv. 249943; Sez. 5, Sentenza n. 15253 del 15/03/2005, Verzaro, Rv.
232137).

provenienza della querela da parte del soggetto legittimato e cioè la successiva
comparizione personale davanti al Giudice di pace e la costituzione di parte
civile.
Va dato atto dell’esistenza di qualche precedente difforme (tra cui, v. Sez. 4, n.
15210 del 07/02/2007, Cirimele, Rv. 236167: “L’incompleta identificazione del

querelante comporta l’invalidità della querela, alla quale non può porsi rimedio
sulla base delle risultanze di atti diversi, quali costituiti dai certificati rilasciati dal
pronto soccorso ospedaliero (trattandosi, nella specie, di querela sporta per il
reato di lesioni) e dalla successiva costituzione di parte civile”; Sez. 5, n. 32697
del 07/06/2001, Sciannameo, Rv. 219642: “La mancata identificazione, da parte

dell’Autorità ricevente, della persona che propone la querela, rende l’atto
invalido, ne’ esso è successivamente sanato dalla irrituale e tardiva
identificazione del querelante da parte del giudice, cui non compete tale
attività”), superati da una recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U, n.
26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255584), che, nel solco delle decisioni prima
richiamate, hanno ribadito che “La mancata identificazione del soggetto che

presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto allorché ne risulti
accertata la sicura provenienza”.
1.3 II ricorso dell’imputata è pertanto infondato.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013

1.2 Nel caso di specie, vi è un elemento di fatto che depone a favore della certa

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