Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6609 del 25/10/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 6609 Anno 2017
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 274/2015 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/09/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 114
che ha concluso per 52 tkv.e.to-u-,uz-‘ J-tur
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civile, l’Avv

Uditi dife or Avv.

Data Udienza: 25/10/2016

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RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Messina ha
confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Messina nei confronti di
A.A., giudicato responsabile di essersi rifiutato di sottoporsi agli
accertamenti relativi agli esami alcolimetrici dopo esser stato rinvenuto alla
guida di un autocarro

[art. 186, co. 2-bis, 3 e 7 Cod. str.] e pertanto

condannato alla pena un anno di arresto e tremila euro di ammenda, con la

2. Ricorre per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, avv. Vincenzo
Nicolosi.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge, in relazione alla
omessa citazione dell’imputato per il giudizio di appello. L’ufficiale giudiziario si
recò presso l’indirizzo di via Turati n. 4, attestando che il destinatario era
sconosciuto a tale indirizzo; sicchè si procedette alla notificazione presso il
difensore. Ma lo Sbandano aveva eletto domicilio presso la propria residenza di
via Turati n. 79.
2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge perché la Corte di
Appello avrebbe dovuto dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come
reato in quanto la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente
stradale non è configurabile in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi
all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (viene citata, al riguardo
la sentenza SU n. 46625/2015).
2.3. Ulteriore violazione di legge viene ravvisata in relazione alla pena
inflitta, erroneamente determinata sulla base della ritenuta aggravante.
2.4. Il quarto motivo censura il vizio della motivazione in ordine al rigetto
della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale con l’escussione del
teste Casablanca; la Corte di Appello ha motivato la reiezione della richiesta
facendo riferimento alla manifestazione di uno stato di alterazione da parte dello
Sbandano, laddove la deposizione era stata richiesta per chiarire le cause di tale
alterazione, che l’esponente assume essere diverse dalla condizione di ebbrezza
alcolica.
2.5. Ancora vizio motivazionale viene denunciato in relazione alla ritenuta
sussistenza del rifiuto di sottoporsi all’accertamento avendo la Corte di Appello
rammentato l’indicazione testimoniale che descriveva l’imputato ‘ubriaco fradicio’
e quindi non in condizione di comprendere il significato dell’invito rivoltogli dagli
operanti. Più in generale, il ricorrente lamenta che la Corte di Appello non ha
reso alcuna motivazione in merito alla formulazione dell’invito e all’opposizione
del rifiuto.
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sospensione della patente di guida per un anno.

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2.6. Infine si rileva il decorso del termine massimo di prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato
estinto per prescrizione, maturata nel tempo successivo alla pronuncia della
medesima (1’8.4.2016). Infatti, il ricorso non è inammissibile, apparendo non
manifestamente infondate le doglianze concernenti l’omessa motivazione in
ordine alla possibilità dell’imputato di comprendere di esser stato richiesto di
sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico (lo stato di ebbrezza non
determina necessariamente una incapacità di intendere e di volere o una
minorazione della medesima; d’altro canto non può non essere oggetto di
specifica analisi la incidenza nel caso concreto dello stato di ebbrezza) e alla
incidenza della contestata aggravante di cui all’art. 186, co. 2-bis Cod. str. pena
(infatti il giudice ha ritenuto l’aggravante di cui all’art. 186, co. 2 bis, perchè
giudicata applicabile anche al reato sub art. 186, co. 7 Cod. str., in contrasto con
quanto statuito dalla sopra menzionata sentenza delle S.U.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/10/2016.
Il Con igliere estensore
Salva

Dovere

Il Presidente
Rocco Marco Blaiotta

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