Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6609 del 10/11/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6609 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CASSANO MARGHERITA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LIGUORI ATTANASIO N. IL 25/10/1977
avverso l’ordinanza n. 3201/2015 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
18/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA
CASSANO;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott. E – 11, t
g-22,42
o

UdigdifensonAvv.; 5
-(4.4)

p.

cQeQ

Data Udienza: 10/11/2015

Ritenuto in fatto.
1. 11 18 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell’art. 309
c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta da Attanasio Liguori e, per

maggio 2015 dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale in ordine
ai delitti di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione e dai futili
motivi in danno di Francesco Feldi, associazione di stampo mafioso (art. 416 bis
c.p.), detenzione e porto di armi da sparo, aggravato ai sensi dell’art. 7 1. n. 203 del
1991.
2.11 Tribunale riteneva sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti
contestati sulla base dei seguenti elementi.
I collaboratori di giustizia Giovanni Iliano, Annunziata Carmine, Annunziata
Gaetano – con dichiarazioni ritenute intrinsecamente attendibili, già positivamente
apprezzate nell’ambito di altri processi, riscontrate oggettivamente e tra loro
convergenti – riferivano concordemente che l’omicidio era da inquadrare nel
contesto delle dinamiche dei gruppi criminali operanti nella zona di Napoli Nord
nel 2011, epoca in cui dal clan mafioso Licciardi si staccava un gruppo autonomo,
denominato Sacco-Boschetti, composto da soggetti in precedenza affiliati al clan
Licciardi, tra i quali Francesco Feldi detto Tufano, preposto, quale componente del
gruppo Sacco Boschetti, al rione Berlingieri, zona di interesse del clan Amato
Pagano, che ambiva ad acquisire il controllo anche in quella zona sia nel settore
delle estorsioni che in quello dei traffici di droga.
Con riferimento alla dinamica del fatto di sangue, precisavano che l’omicidio
era stato materialmente commesso da Iliano Giovanni e Romano Mirko su mandato
di Carmine Amato e che le tre armi funzionali alla sua consumazione (una pistola a
tamburo e due automatiche), preparate e pulite da Gaetano Annunziata e Romano
Mirko, erano state trasportate sul luogo del fatto, a bordo di un’auto con vano
segreto, ove erano state preventivamente occultate, da Attanasio Liguori, esponente
del clan Amato Pagano e dedito per conto dello stesso alla custodia e all’acquisto
LI a C/Opo

delle armi. Attafkàs+e-,– dopo il fatto, aveva provveduto a recuperare le armi.

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l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 25

Le dichiarazioni venivano integrate da attività di individuazione fotografica
svolte dai tre collaboratori che riconoscevano tutti Liguori.
Le propalazioni dei collaboratori di giustizia trovavano, ad avviso del Tribunale,
obiettivi elementi di conferma nelle indagini svolte dalla polizia giudiziaria
nell’immediatezza del fatto, nei rilievi tecnici eseguiti anche in ordine alla tipologia
delle armi e delle munizioni utilizzate, negli accertamenti medico-legali,

esecutori materiali, nel contenuto dei colloqui captati ed intercorsi dai familiari
della vittima, evidenzianti che, al momento dell’aggressione, Feldi si trovava in
compagnia di altre due persone che si erano date alla fuga.
3.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite i
due difensori di fiducia, Liguori, il quale formula le seguenti censure.
Lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento alle
dichiarazioni rese da Giovanni Iliano, intrinsecamente non credibili, non specifiche
per omessa indicazione della condotta posta in essere dal ricorrente, delle modalità
della consegna delle armi ai killer, delle certa presenza dell’indagato sul luogo
dell’agguato. Rileva, inoltre, che le predette dichiarazioni non sono assistite da
riscontri estrinseci individualizzanti, atteso che le dichiarazioni rese da Gaetano
Annunziata non integrano una chiamata di correo, bensì una chiamata in reità de
relato da Mirko Romano, successivamente deceduto e, quindi, si fondano su di
una fonte non verificabile. Le dichiarazioni di Carmine Annunziata, oltre ad essere
inconciliabili con quelle del fratello, sono ampiamente liberatorie.
Deduce, inoltre, il vizio di travisamento della prova per omesso integrale
apprezzamento del contenuto delle dichiarazioni di Iliano e di Gaetano Annunziata,
caratterizzate da numerose contraddizioni, nonché delle dichiarazioni di Carmine
Annunziata, prive di qualsiasi indicazione specifica circa il ruolo del ricorrente.
Eccepisce, inoltre, la mancata adeguata valutazione delle discrasie esistenti nel
racconto dei due fratelli Annunziata, entrambi partecipi alla fase preparatoria
dell’omicidio, posto che Gaetano Annunziata indicava tra i presenti
all’occultamento delle armi all’interno dell’auto se stesso, il fratello Carmine,
Mirko Romano e Attanasio, mentre Carmine Annunziata escludeva la presenza di
altre persone oltre a se stesso, il fratello Gaetano e Mirko Romano, Richiamava,
inoltre, la discrasia tra le propalazioni dei collaboratori circa il luogo in cui Mirko
Romano aveva dormito la sera del fatto.
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nell’individuazione dell’appartamento ove avevano trovato rifugio dopo il fatto gli

Deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
risposta alla memoria difensiva, depositata nel corso dell’udienza camerale, in cui
veniva, tra l’altro, evidenziato che: a) Gaetano Annunziata non aveva visto Liguori
prelevare l’auto a bordo della quale erano state occultate le armi; b) vi era contrasto
nel narrato dei collaboratori circa il luogo in cui la sera del fatto aveva dormito
Mirko Romano, il tempo in cui gli esecutori materiali dell’omicidio si erano

l’asserito apporto fornito dal ricorrente, il numero dei colpi esplosi alla luce della
consulenza medico legale in cui si osservava che, nella prima fase omicidi aria,
erano stati esplosi solo due colpi.

Osserva in diritto.
Il ricorso non è fondato.
1.11 Tribunale ha attentamente analizzato, con motivazione esauriente ed
immune da vizi logici e giuridici, le risultanze probatorie disponibili e ha desunto
la gravità degli indizi di colpevolezza in ordine ai delitti contestati dalle
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Giovanni Iliano, Carmine
Annunziata, Gaetano Annunziata, dall’esito delle individuazioni fotografiche da
essi svolte, dagli accertamenti medico-legali, dal contenuto dei colloqui captati, dai
rilievi tecnici eseguiti nell’immediatezza del fatto, dall’esito delle indagini svolte
dalla Polizia giudiziaria e dalle attività di individuazione dei luoghi.
I giudici, con motivazione compiuta e logica, hanno evidenziato che l’omicidio
s’inquadra in un contesto di criminalità organizzata che vedeva la contrapposizione
del clan Amato-Pagano al clan Sacco-Bocchetti, composto da soggetti in
precedenza affiliati al clan Licciardi, tra cui Francesco Feldi, detto Tufano che,
all’epoca del fatto, era preposto, quale componente del gruppo Sacco-Bocchetti, al
rione Berlingieri, zona di interesse del clan Amato che ambiva ad acquisire il
controllo anche di quella zona sia nel settore delle estorsioni che in quello del
traffico di droga.
Hanno, quindi, fornito una giustificazione esaustiva ed esente da contraddizioni
circa la credibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia che, oltre a confessare la
loro militanza nel gruppo associativo, ammetteva la propria responsabilità per gravi
delitti, chiarivano puntualmente il contesto in cui essi erano maturati, descrivevano

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trattenuti nel rifugio, la durata dell’ attesa della vittima il giorno dell’agguato,

con dovizia di particolari le compagini associative e i ruoli serbati all’interno di esse
dai vari associati.
Hanno, altresì, messo in luce la circostanza che le propalazioni provengono da
soggetti che rivestivano un ruolo di rilievo dal punto di vista associativo, atteso che
Giovanni Iliano era un elemento di assoluto rilievo nel clan Amato-Pagano, per
conto del quale svolgeva il ruolo di killer, i fratelli Annunziata erano, all’epoca

guardaspalle di Romano Mirko, luogotenente di Riccio Mariano, ucciso il 3
dicembre 2012.
Sotto il profilo della credibilità oggettiva dei collaboratori di giustizia e della
sussistenza di elementi di riscontro estrinseco anche di tipo individualizzante, il
Tribunale, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, ha osservato che
Iliano Giovanni si é autoaccusato dell’omicidio Feldi quale esecutore materiale
insieme con Romano Mirko e ha reso un racconto dettagliato in ordine al mandato
omicidiario, alle modalità di esecuzione del delitto, alla tipologia delle armi
utilizzate, trasportate sul luogo dell’aggressione da Liguori, incaricato della loro
custodia, dopo la verifica della loro piena funzionalità da parte di Romano Mirko,
alla fase della fuga, al determinante apporto fornito da Liguori nel far scomparire,
dopo l’agguato mortale, le armi, i veicoli, i vestiti. Ha, inoltre, puntualmente
indicato i plurimi elementi di conferma (accertamenti sulle condizioni meteo il
giorno dell’omicidio, sulla effettiva disponibilità da parte di Feldi dell’auto “Alfa
147” , sulla compatibilità tra le armi impiegate e i bossoli e proiettili rinvenuti,
risultanze autoptiche, verbali di sopralluogo e sequestro del frammento di gruppo
ottico di veicolo a motore, confermativo del danneggiamento del motociclo a
seguito della sua caduta, identificazione dell’appartamento di Casoria ove gli autori
dell’agguato mortale avevano trovato rifugio, intercettazioni dei colloqui dei
familiari della vittima, confermativi della presenza di due testimoni al delitto).
All’esito di una diffusa e circostanziata analisi delle propalazioni di Iliano, i
giudici hanno precisato che esse trovano elementi di riscontro estrinseco
individualizzante nelle dichiarazioni di Gaetano Annunziata, il quale riferiva
episodi cui aveva preso personalmente parte: preparazione, insieme con Mirko
Romano, successivamente deceduto, delle armi destinate alla consumazione
dell’omicidio; pulitura delle armi presso la sua abitazione anche alla presenza di
Liguori, persona che, per conto del clan Pagano, custodiva e comprava le armi e che
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dell’omicidio Feldi, parte integrante del clan Amato-Pagano, con funzioni di

veniva riconosciuto in fotografia; prova della funzionalità delle armi; controllo delle
armi da parte di Liguori; occultamento delle armi nel vano segreto di una “Fiat
Punto” le cui chiavi erano state da lui stesso consegnate a Liguori. L’ordinanza
impugnata ha specificato che le dichiarazioni di Gaetano Annunziata sono de relato
da Mirko Romano solo per quanto riguarda la dinamica del fatto omicidiario.
Il Tribunale ha, poi, messo in luce la convergenza delle dichiarazioni di Gaetano

Sulla base di tutti questi elementi i giudici hanno ritenuto sussistente un quadro
di gravità indiziaria nei confronti di Liguori, evidenziando che questi forniva un
contributo causalmente determinante alla commissione dell’omicidio di Feldi,
occupandosi di verificare la funzionalità delle armi destinate alla consumazione del
delitto, di occultarle, di trasportare l’auto su cui esse erano nascoste sul luogo del
delitto, di recuperare, subito dopo l’agguato mortale, le armi, e di farle sparire
insieme con i mezzi e i vestiti.
Hanno, infine, spiegato, con argomentazione correttamente sviluppata, le
ragioni per le quali le discrasie delle propalazioni dei collaboratori indicate dalla
difesa nell’ambito della memoria difensiva – cui è stata fornita compiuta risposta non incidono sulla loro attendibilità, sulla convergenza in ordine al nucleo
fondamentale del racconto e sono neppure inficiate dalle dichiarazioni di Carmine
Mango e Vincenzo Assisi, tenuto conto del clima in cui si è svolta la vicenda.
Orbene, lo sviluppo argomentativo della motivazione è fondato su una coerente
analisi critica degli elementi indizianti e sulla loro coordinazione in un organico
quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità
logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, nel senso
che questi sono stati reputati conducenti, con un elevato grado di probabilità,
rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di Attanasio Liguori in
ordine ai delitti a lui contestati.
Di talché, considerato che la valutazione compiuta dal Tribunale verte sul grado
di inferenza degli indizi e, quindi, sull’attitudine più o meno dimostrativa degli
stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza,
deve porsi in risalto che la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di
legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla
verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che
presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, prescritti dall’art.
5

Annunziata con quelle rese da Carmine Annuziata.

Trasmessa copia ex art 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n 3
. 32
8
FEB
‘Roma, A

i

273 c.p.p. per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza
poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di
merito.
Non possono, per il resto, trovare ingresso in questa sede gli ulteriori rilievi
difensivi, volti a prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali, non
consentita in presenza di una motivazione, come quella in esame, sorretta da solida

acquisite.
2.In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso
deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese
processuali.
La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94, comma
1 ter, disp. att. c.p.p.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2015.

argomentazione e da una puntuale analisi di tutte le emergenze investigative

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