Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6609 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6609 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FLORIA GABRIEL MIHAI MARIA N. IL 28/04/1982
avverso la sentenza n. 1915/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Floria Gabriel Mihai Maria ha proposto appello avverso la sentenza del
Tribunale di Roma in data 8.11.2011, con la quale è stata affermata la penale
responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod
strada, con condanna alla pena di C 3.000,00 di ammenda. Il deducente, con il
primo motivo, contesta l’affermazione di responsabilità penale, osservando che nel
giudizio si sarebbe dovuto accertare se l’imputato avesse o meno conseguito la
eccessività della pena inflitta e della mancata concessione delle attenuanti
generiche.
L’impugnazione, da convertirsi in ricorso per cassazione, trattandosi di
sentenza non appellabile, risulta inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Roma ha evidenziato che, all’esito di un controllo, risultava

accertato che Floria si era posto alla guida di un motoveicolo, senza avere mai
conseguito alcuna patente di guida in Italia. E, sulla scorta di tale evenienza, ha
affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato in iscrizione. Deve pure
considerarsi che il processo che occupa si è svolto in contumacia dell’imputato e
che la difesa non ha allegato alcuna documentazione attestante il conseguimento di
patente di guida in Romania, da parte del prevenuto.
Orbene, tanto chiarito, giova considerare che non spetta all’organo di accusa
accertare se il conducente straniero abbia o meno conseguito la patente di guida
nel proprio Paese ovvero se la patente estera sia in corso di validità, al momento
del fatto. Invero, con riguardo a tale tema di prova si profila uno specifico onere di
allegazione, in capo alla parte interessata, soddisfatto il quale è dato procedere
all’accertamento in sede giudiziale di tale circostanza, se del caso anche mediante il
ricorso ai poteri officiosi da parte del giudice procedente, ai sensi dell’art. 507 cod.
proc. pen. L’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 116, comma 13, cod.
strada, infatti, consiste nel porsi alla guida di un veicolo senza aver conseguito la
patente; ed il possesso di patente estera in corso di validità, per il cittadino
straniero che si ponga alla guida di un veicolo in Italia, rientra tra gli oneri
conseguenti all’esercizio di tale specifica attività.
Soffermandosi sul restante motivo di ricorso, si osserva poi che la decisione
impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa
appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la dosimetria della
pena. E’ appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte

patente di guida nel Paese di origine. Sotto altro aspetto, la parte si duole della

non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22 settembre 2003 n.
36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua” vedi Cass. sez.
VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti,
effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono censurabili in
cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che
i precedenti penali a carico dell’imputato risultavano ostativi rispetto alla
concessione delle attenuanti generiche.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

certamente non sussiste nel caso di specie. Il Tribunale ha, infatti, considerato che

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