Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6608 del 14/11/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6608 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO
SENTENZA
suLricorsipropostivda:
DI GUIDA GIOVANNI N. IL 18/07/1963
PALUMBO ALFREDO N. IL 18/12/1958
avverso l’ordinanza n. 2302/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. SERGIO BELTRANI ;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘TUA: o
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1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, con l'ordinanza indicata in
epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello del P.M. contro l'ordinanza
(di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali)
emessa dal G.I.P. del locale Tribunale in data 13 marzo 2013, ha
applicato nei confronti di GIOVANNI DI GUIDA (in atti generalizzato) la
misura degli arresti domiciliari, e nei confronti di ALFREDO PALUMBO (in entrambi in ordine ai reati di cui agli artt. 640 e 61, comma 1, n. 5 c.p. 2. Contro tale provvedimento, gli indagati (il DI GUIDA personalmente, il PALUMBO con l'ausilio del difensore, iscritto
all'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione,
deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari
per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att.
c.p.p.: ricorso DI GUIDA:
I - violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta promiscuamente:
- quanto alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante
della c.d. «minorata difesa», l'erroneità del collegamento di essa a
mere condizioni di disagio sociale (come la condizione di disoccupato, la
necessità di reperire un'occupazione in prossimità del luogo di residenza
del proprio nucleo familiare, l'aspettativa del riconoscimento - in favore
proprio o di congiunti - di una pensione di invalidità, l'infermità fisica et c.);
- quanto al giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari,
l'incomprensibilità logica dell'iter argomentativo seguito per affermarne
l'attuale sussistenza e la necessità di applicare l'impugnata misura,
valorizzando il ruolo di organizzatore asseritamente ricoperto dal
ricorrente, ma senza indicare gli elementi dai quali esso è stato desunto,
e trascurando, infine, che la misura è stata applicata dopo oltre tre anni
dall'ultima delle condotte asseritamente delittuose ipotizzate. atti generalizzato) la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., per Ha concluso chiedendo l'annullamento, con o senza rinvio,
dell'impugnata ordinanza. ricorso PALU M BO:
I - violazione degli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c) e cbis), e 274, comma 1, lett. c), c.p.p. (lamentando mancata valutazione
di tutti gli elementi indicati dall'art. 292 c.p.p., oltre che di una propria cautelari, richiamando per relationem - attraverso il richiamo a <