Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6608 del 14/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6608 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: BELTRANI SERGIO

SENTENZA

suLricorsipropostivda:
DI GUIDA GIOVANNI N. IL 18/07/1963
PALUMBO ALFREDO N. IL 18/12/1958
avverso l’ordinanza n. 2302/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
10/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. SERGIO BELTRANI ;
e/sentite le conclusioni del PG Dott. ‘TUA: o
2411›:iL

etz

Lt9

C.0-00
olu2244ftz <144;* M w.44,i0D/ - 44' (MA: 4 h.211 ki9 Geo 4q11.10 t4Q 3.A.,:-(;)+0 (2.ti 4 Udit i difensor Avv.; tst; dt; 1, C CA frit' to Data Udienza: 14/11/2013 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli, sezione riesame, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell'appello del P.M. contro l'ordinanza (di rigetto della richiesta di applicazione di misure cautelari personali) emessa dal G.I.P. del locale Tribunale in data 13 marzo 2013, ha applicato nei confronti di GIOVANNI DI GUIDA (in atti generalizzato) la misura degli arresti domiciliari, e nei confronti di ALFREDO PALUMBO (in entrambi in ordine ai reati di cui agli artt. 640 e 61, comma 1, n. 5 c.p. 2. Contro tale provvedimento, gli indagati (il DI GUIDA personalmente, il PALUMBO con l'ausilio del difensore, iscritto all'apposito albo speciale) hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.: ricorso DI GUIDA: I - violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta promiscuamente: - quanto alla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante della c.d. «minorata difesa», l'erroneità del collegamento di essa a mere condizioni di disagio sociale (come la condizione di disoccupato, la necessità di reperire un'occupazione in prossimità del luogo di residenza del proprio nucleo familiare, l'aspettativa del riconoscimento - in favore proprio o di congiunti - di una pensione di invalidità, l'infermità fisica et c.); - quanto al giudizio sulla sussistenza di esigenze cautelari, l'incomprensibilità logica dell'iter argomentativo seguito per affermarne l'attuale sussistenza e la necessità di applicare l'impugnata misura, valorizzando il ruolo di organizzatore asseritamente ricoperto dal ricorrente, ma senza indicare gli elementi dai quali esso è stato desunto, e trascurando, infine, che la misura è stata applicata dopo oltre tre anni dall'ultima delle condotte asseritamente delittuose ipotizzate. atti generalizzato) la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G., per Ha concluso chiedendo l'annullamento, con o senza rinvio, dell'impugnata ordinanza. ricorso PALU M BO: I - violazione degli artt. 125, comma 3, 292, comma 2, lett. c) e cbis), e 274, comma 1, lett. c), c.p.p. (lamentando mancata valutazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 292 c.p.p., oltre che di una propria cautelari, richiamando per relationem - attraverso il richiamo a <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA