Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6608 del 05/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6608 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
nei confronti di:
5() GARMANOVICI GHEORGHE N. IL 28/10/1974
avverso la sentenza n. 307/2011 TRIB.SEZ.DIST. di FRASCATI, del
28/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/12/2012
Osserva
Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Roma
avverso la sentenza emessa in data 28.9.2011 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice
monocratico del Tribunale di Velletri – Sezione distaccata di Frascati, con la quale
veniva applicata a Garmanovici Gheorghe la pena concordata per il reato di cui all’art.
186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza –
1,9-1,99- commesso il 20.4.2008).
Deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge con rifermento all’art. 186
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivo manifestamente infondato.
Invero, la confisca del veicolo è divenuta sanzione amministrativa accessoria con la L.
n. 120 del 2010 ed è stata introdotta solo successivamente alla data di commissione
del reato (20.4.2008) con il D.L. n. 92 del 23.5.2008.
Ma, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 689 del 1981, le sanzioni amministrative non hanno
effetto retroattivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012
C.d.S.