Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6607 del 07/11/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6607 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Guzzardi Giuseppe, nato il 13.9.1968 avverso le
ordinanze del Tribunale della libertà di Catania, rispettivamente del 18.2.2013 e
del 26.2.2013. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di
Marzio; udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Carmine Stabile, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania ha dichiarato inammissibile
l’istanza di riesame proposta dall’indagato contro l’ordinanza emessa dal GIP del
Tribunale di Siracusa, applicativa a Giuseppe Guzzardi della misura cautelare
della custodia in carcere per il delitto di rapina.
Ricorre personalmente l’indagato lamentando plurime inosservanze della legge
processuale con speciale riguardo alla violazione dell’art. 309 c.p.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 07/11/2013

Il ricorso è manifestamente infondato.
Circa la prima ordinanza, la stessa è già stata impugnata in Cassaziciep dal
ricorrente (sia personalmente che a mezzo del suo difensore). Questa Corte, con
sentenza del 25.6.2013, n. 31212, ha dichiarato tali ricorsi inammissibili.
Nel secondo provvedimento impugnato è stata dunque dichiarata la
inammissibilità della istanza di riesame avanzata personalmente dall’imputato
contro un provvedimento del Gip già fatto segno della precedente impugnazione

Su questa motivazione nulla è osservato nel ricorso, che dunque manifesta un
difetto di correlazione rispetto alla motivazione del provvedimento che intende
criticare. Ne discende la inammissibilità del ricorso.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere
condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento
a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedo tti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa mento delle
spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle mmende. Si
provveda a norma dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. p
Così deliberato il 7.11.2013.
Il Consigliere estensore
Fabrizio Di Marzio

(conclusasi con la ricordata sentenza di questa Corte).

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