Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6607 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6607 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LANDOLFO MASSIMILIANO N. IL 10/11/1974
avverso la sentenza n. 690/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
03/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

I n

Motivi della decisione
Landolfo Massimiliano ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 3.10.2011, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna resa dal G.i.p. presso il Tribunale di Brindisi il
27.01.2011, in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. L’esponente
deduce del tutto genericamente il vizio motivazionale, in riferimento alla
affermazione di penale responsabilità.
Invero, l’esponente non propone alcuno specifico motivo di censura, che
attinga l’apparato motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata. E
questa Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui
motivi siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni
in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980). E’ poi appena
il caso di rilevare che la Corte di Appello ha esplicitato le ragioni poste a
fondamento della propria decisione, rilevando la sostanziale inutilità delle
dichiarazioni confessorie pure rese dal prevenuto, a fini probatori, atteso che la
responsabilità del Landolfo risulta conclamata, alla luce del quantitativo di
marijuana detenuto e della disponibilità, da parte del ricorrente, dello strumentario
servente per il confezionamento in dosi.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

Il ricorso è inammissibile, per genericità dei motivi.

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