Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6606 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6606 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da Careri Roberto nato a Rosarno il 13/5/1972
avverso la sentenza del 19/2/2013 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 19/2/2013, la Corte di appello di Reggio

Calabria confermava la sentenza del Tribunale di Palmi del 15/12/2010, che
aveva condannato Careri Roberto alla pena di mesi otto di reclusione ed €
300,00 di multa per il reato di cui all’art. 110, 640 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in
punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reato allo
1

Data Udienza: 21/01/2014

stesso ascritto.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: violazione
di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per
l’assenza di elementi idonei ad integrare il delitto di tentata truffa. Con
note difensive pervenute in cancelleria il 15/1/2014, il difensore chiedeva

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente
infondato. Difatti le questioni proposte, che fanno riferimento ad un delitto
di tentata truffa, laddove l’imputato è stato riconosciuto responsabile del
delitto di truffa consumata, attengono a valutazioni di merito che sono
insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle
prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da
vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina,
Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del
24.9.2003, Rv. 226074 ). E così segnatamente la Corte territoriale dà,
adeguatamente, atto, con motivazione immune da vizi di legittimità, che
l’imputato ha presentato la domanda di prestazione temporanea prevista
per i lavoratori dipendenti operanti in agricoltura ed ha riscosso il contributo
in totale assenza del presupposto del rapporto, cioè l’esistenza dell’azienda
agricola e del terreno.
Quanto all’eccepita estinzione del reato per prescrizione, rileva il
Collegio che alla data della pronuncia della sentenza impugnata non era
infatti certamente decorso il termine massimo di prescrizione, essendo stato
il reato stato commesso il 24/7/2006; detto termine non risulta decorso
neppure alla data odierna decorrendo, invece, a partire del 24/1/2014. In
ogni caso l’inammissibilità del ricorso per cassazione, che non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude la possibilità di
rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla
sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv.
217266; sez. 4 n. 18641 del 20/1/2004, Rv. 228349).

2

dichiararsi l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi

dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Ca sa delle ammende.

Così deciso, il 21 gennaio 2014

Il

si liere estensore

Il residente

sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in C 1.000,00 .

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