Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6606 del 05/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 6606 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAMIREZ DE LA ROSA CARLOS MANUEL N. IL 15/01/1984
avverso la sentenza n. 3929/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ramirez De La Rosa Carlos Manuel
avverso la sentenza in data 6.10.2011 della Corte di Appello di Milano che confermava
quella in data 26.1.2011 del Tribunale di Milano, con la quale il ricorrente era stato
riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma 1 e 1 bis dPR
309/1990 @etenzione e cessione di cocaina) e condannato alla pena di anni otto di
reclusione ed E 120.000,00 di multa.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al ritenuto

accertamento della non contiguità temporale tra detenzione e cessione nonché il difetto di
motivazione e/o motivazione apparente in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ed
aspecifiche.
E’ palese la sostanziale aspecificità delle censure che hanno riproposto in questa sede
sostanzialmente le medesime doglianze, per giunta vaghe e scarsamente circostanziate,
rappresentate dinanzi alla Corte territoriale e da quel giudice disattese con motivazione
compiuta e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile sia in relazione alla
ravvisata continuazione (attesa la duplicità delle condotte, una di cessione, concernente
un modesto quantitativo -gr. 108- di cocaina e l’altra di detenzione in due diverse località
di considerevoli -kg. 9,665 e kg. 2,747 lordi- quantità di stupefacente del tipo cocaina)
sia in ordine alla non concedibilità delle attenuanti generiche (attesa la gravità della
condotta complessiva): sia il giudice di primo grado sia la Corte territoriale hanno
spiegato la non contestualità della cessione di stupefacente all’Ulloa rispetto alla
detenzione della medesima sostanza da parte del Ramirez, laddove hanno evidenziato
l’ulteriore atto volitivo a sostegno della cessione e la carenza di contiguità temporale tra
la stessa e l’apprensione del più importante quantitativo.
Ed è stato affermato che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo,
invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare
le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000,
n. 5191 Rv. 216473 e successive conformi, quale: Sez. Il, 15.5.2008 n. 19951, Rv.
240109).
Inoltre, va rammentato che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione
delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione

e per quanto

riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la

2

inquadramento della condotta del Ramirez nell’ambito del reato continuato e al mancato

giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. pen.
Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene congrua”
v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in
riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando
siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. pen. Sez. III 16.6. 2004 n.
26908 rv. 229298); e certamente, nel caso di specie, non può sostenersi che il diniego
delle attenuanti generiche sia frutto di arbitrio attesa l’esaustiva motivazione addotta dal

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrente-ai pagamento delle
spese processuali ertiasanitn al versamento in favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

Giudice a quo sul punto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA