Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6605 del 21/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6605 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da Torti Aldo nato a Roma il 19/6/1969
avverso la sentenza del 17/4/2013 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udito per il ricorrente l’avv. Marco Cinquegrana che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 17/4/2013, la Corte di appello di Roma, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 30/10/2012,
concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., valutata equivalente,
unitamente alle attenuanti generiche già concesse in primo grado, alle
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Data Udienza: 21/01/2014
contestate aggravanti, riduceva la pena inflitta a Torti Aldo ad anni tre e
mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui
agli artt. a) 628 comma 1 cod. pen. b) 648 cod. pen. c) 582, 585 in
relazione all’art. 576 n. 1 e 61 m. 2 cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in
punto di riconosciuta responsabilità dell’imputato in ordine al reati allo
2.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando
il seguente motivo di gravame: mancanza
o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riguardo
all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati allo
stesso ascritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su un motivo manifestamente
infondato.
Difatti le questioni proposte in modo del tutto generico
attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso
di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12
del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003,
Petrella, Rv. 226074 ). E così segnatamente la Corte territoriale ha dato,
adeguatamente, atto delle risultanze acquisite che si ponevano in evidente
contrasto con l’innocenza proclamata dall’imputato e con gli elementi dallo
stesso ascritti e di esclusione della recidiva.
stesso evidenziati nell’atto di appello; segnatamente era stato accertato che
l’imputato, al momento del controllo da parte del personale di Polizia, aveva
la disponibilità del ciclomotore, risultato sottratto al Franceschetti, con il
quale poco prima si era reso responsabile della rapina in danno della
Poggiolesi.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell’imputato che lo ha
proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
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profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00 .
P.Q.M.
spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 gennaio 2014
Il Consiglie
dott. Roberto Maria C
s ensore
ombi di Montrone
ente
dott. Ant. io sposito
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle