Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6604 del 21/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 6604 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Bartolini Yuri nato a Livorno il 25/5/1978
avverso la sentenza del 20/11/2012 della Corte d’appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 20/11/2012, la Corte di appello di Firenze, in

parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Livorno in data 28/3/2012, riduceva, tra l’altro, la pena inflitta a
Bartolini Yuri ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed € 1.200,00 di
multa per i reati a lui ascritti di cui ai capi 18) 99 comma 4, 61 n. 5, 110,

1

Data Udienza: 21/01/2014

628 comma 2 cod. pen. 18 bis) 99 comma 4, 61 n. 2, 624, 625 nn. 2 e 7
cod. pen. 18 ter) 99 comma 4, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. 18 quater) 99
comma 4, 648 cod. pen. 18 quinquies) 99 comma 4, 648 cod. pen. 19) 110,
624, 625 n. 7 cod. pen.
1.1.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello,

in punto di sussistenza di valutazione delle risultanze processuali in ordine ai
fatti di cui ai capi 18), 18 bis) e 18 ter); di insussistenza dell’elemento

concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
cod. pen.

2.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. erronea applicazione della legge e vizio di motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192
cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato
per i reati allo stesso ascritti ai capi 18), 18 bis) e 18 ter). Si duole, in
particolare, che, in relazione al capo 18), unica fonte di prova sul quale è
stata basata l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato è
costituita dalle dichiarazioni della persona offesa e da quanto riferito dal
coimputato Morelli.
2.2. erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 648 cod.
pen., per mancanza dell’elemento soggettivo dei reati contestati ai capi 18
quater) e 18 quinquies). Rileva, al riguardo, che la condotta dell’imputato
doveva essere qualificata nell’ambito dell’art. 712 cod. pen. essendo
emerso solo un comportamento negligente.
2.3. erronea applicazione di legge nonché mancanza o illogicità manifesta
della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.
pen., con riguardo alla misura della pena anche per il mancato
riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 62
n. 4 cod. pen. nonché l’applicazione dell’aumento per la recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente
infondati. Difatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito
che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di
2

soggettivo nei reati di cui ai capi 18 quater) e 18 quinqueies) e di

valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e
l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24
del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani,
Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 ). E così
segnatamente, con riferimento al primo motivo, la Corte territoriale dà,
adeguatamente, atto del vaglio di credibilità al quale è stata sottoposta la
deposizione della persona offesa con motivazione immune da vizi di

circa la descrizione degli autori della rapina, gli accertamento svolti dalla
RG. e la chiamata di correo effettuata da Morelli Andrea dimostrano la
partecipazione, quale esecutore materiale, di Bartolini Yuri alla rapina
commessa in danno di Bartoli Ivanda». Ed inoltre i giudici di appello
rendono adeguata motivazione anche in relazione a quegli elementi, quali la
posizione del tatuaggio sul braccio sinistro o destro dell’imputato ed il
particolare della lunghezza dei capelli, che erano stati evidenziati nel
gravame, considerandoli, ragionevolmente, inidonei a svilire il compendio
probatorio emerso a carico dell’imputato.
Con riguardo poi ai reati di cui 18 bis) e 18 ter) il ricorso si rivela del
tutto generico e reiterativo delle doglianze già proposte e compiutamente
esaminate dalla Corte territoriale.
Quanto al secondo motivo di ricorso, attinente alla eccepita carenza
dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato ai capi 18
quater) e 18 quinquies), la sentenza impugnata rende adeguata
motivazione facendo riferimento, non solo alla mancata indicazione da parte
dell’imputato della provenienza dei due ciclomotori rinvenuti in possesso
dello stesso, ma anche alla circostanza, risultata accertata nel giudizio di
primo grado, che l’imputato era solito procurarsi illecitamente la
disponibilità di ciclomotori di provenienza delittuosa. Con tale argomentare
la sentenza impugnata si è adeguata al costante orientamento della
giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del
delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza
illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale
consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle
circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo
anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in
qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune
esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Ed in

3

legittimità evidenziando come: <

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA