Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6604 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6604 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PACELLA ANTONIO N. IL 14105/1965
avverso la sentenza n. 165/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
19/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Propone impugnazione (originariamente impostata come appello ma qui ritualmente
trasmessa a seguito di ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte di Appello di
Palermo, trattandosi di sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, 3 0 comma c.p.p.)
il difensore di fiducia di Pacella Antonio avverso la sentenza emessa in data 19.9.2011
dal Giudice monocratico del Tribunale di Palermo che condannava il ricorrente alla
pena di C 3.000,00 di ammenda riconosciuto colpevole del reato di guida senza
patente (art. 113 co. 13° C.d.S.).

non sussiste in quanto la revoca della patente discendeva dal decreto del Tribunale di
Palermo del 27.1.2009 applicativo di misura di prevenzione che, alla data del fatto
(19.10.2009), non era ancora divenuto definitivo. Si duole, altresì, della mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche e del mancato contenimento della
pena nel minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati, nonché tramite difensore non iscritto all’Albo degli
avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione.
La revoca della patente di guida fu disposta, come indicato dalla sentenza impugnata,
con decreto del Prefetto di Palermo del 4.7.2000: quindi non attiene affatto al
distinto e ben successivo provvedimento del Tribunale di Palermo richiamato dal
ricorrente.
Quanto alla seconda censura, si rileva che in tema di valutazione dei vari elementi per
la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione
e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su
detti punti, la giurisprudenza di questa Corte non solo ammette la c.d. motivazione
implicita (Cass. pen. Sez. VI 22.9.2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche
(tipo “si ritiene congrua” v. Cass. pen. Sez. VI 4.8.1998 n. 9120 rv. 211583), ma
afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze
aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 c.p.,
sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto

di mero arbitrio

o

ragionamento illogico (Cass. perì. Sez. III 16.6. 2004 n. 26908 rv. 229298); e
certamente, nel caso di specie, non può sostenersi che la quantificazione della pena o
il diniego delle attenuanti generiche siano frutto di arbitrio attesa la congrua
motivazione (con richiamo ai criteri di cui all’art. 133 c.p. e ai precedenti penali)
addotta dal Giudice a quo sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

2

Rappresenta che il giudice a quo avrebbe dovuto assolvere il Pacella perchè il fatto

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 5.12.2012

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