Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6603 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6603 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1) Callà Sergio nato a Roccella Ionica il 12/7/1970
2) Carchidi Silvano nato in Serra San Bruno 12/5/1963
avverso la sentenza del 19/12/2012 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano
dichiarati inammissibili;
udito per l’imputato Calla Sergio l’avv. Domenico Piccolo che ha concluso
chiedendo raccoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 19/12/2012, la Corte di appello di Torino, in

parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 30/11/2011,
riduceva la pena inflitta a Carchidi Silvano ed a Callà Sergio in ordine al
reato loro ascritto di cui agli artt. 81 cpv. 61 n. 11, 110, 646 cod. pen., ad

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Data Udienza: 21/01/2014

anni due e mesi sei di reclusione ed € 1.800,00 di multa ciascuno.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati ed in particolare quello proposto dal Carchidi in
ordine all’insussistenza dell’elemento materiale e di quello psicologico del
delitto di appropriazione indebita ed in ordine alla qualificazione giuridica del
fatto; nonché quello proposto dal Callà in ordine alla ritenuta responsabilità

2.

Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati per mezzo dei

rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
Callà Sergio
2.1. violazione di legge e mancanza o illogicità della motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt.
110 e 646 cod. pen. Si evidenzia, al riguardo, l’insussistenza degli elementi
idonei ad integrare il concorso morale o materiale del ricorrente nel reato
nonché la carenza dell’elemento materiale e di quello psicologico del reato
contestato.
2.2. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.
proc. pen., in relazione agli artt. 62 bis, 81, 132, e 133 cod. pen. con
riguardo al diniego delle attenuanti generiche, all’eccessività dell’aumento
per la continuazione ed all’eccessività della pena inflitta.
Ca rchid i Salvatore
2.3. contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato sotto il profilo della consapevolezza in capo al
ricorrente che la condotta dei direttori dell’agenzia, identificati nei
coimputati Beccio e Conti, per i quali si è proceduto separatamente,
esorbitasse dalle loro attribuzioni.
2.4. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 646 e 640 cod. pen. con riguardo alla
qualificazione giuridica dei fatti contestati. Rappresenta, al riguardo, che la
condotta consistita nella messa in disponibilità, da parte del direttore
dell’agenzia, di somme prima dell’effettivo pagamento da parte del trattario
va qualificata come truffa, in quanto realizzata attraverso un artifizio
contabile.
2.5. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 62

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dell’imputato per il reato allo stesso ascritto.

bis cod. pen., con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.

I ricorsi devono essere entrambi dichiarati inammissibili, per essere

tutti i motivi proposti manifestamente infondati.
3.1. Quanto al primo motivo proposto da Callà Sergio, la sentenza

censure mosse con l’atto di appello, degli elementi di fatto emersi nel
giudizio di primo grado in base ai quali il ricorrente è stato ritenuto
concorrente nelle accertate appropriazioni indebite, reato del quale è stata
accertata la presenza dell’elemento materiale e di quello psicologico.
Segnatamente la Corte d’Appello, con argomentare privo di
contraddittorietà o manifeste illogicità, ha dato atto delle risultanze
probatorie in base alle quali era emerso un diretto coinvolgimento del
ricorrente nella gestione del conto corrente della società Eri ed un
collegamento dello stesso con il Carchidi. Il ricorso, invece, si limita a
reiterare in modo generico doglianze le doglianze sollevate con l’atto di
appello, a fronte di una motivazione che risulta puntuale in fatto e corretta
in diritto.
3.2. Passando al secondo motivo proposto dal Callà Sergio, il giudice di
appello ha ritenuto di ridimensionare il trattamento sanzionatorio irrogato
dal primo giudice, ritenendola congrua la pena sopra indicata alla luce
dell’entità del danno in concreto riportato dalla persona offesa. Nel ricorso
non si prospettano ulteriori argomentazione meritevoli di valutazione in
ordine al corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella
concreta commisurazione della pena da infliggere sulla base dei criteri
fissati nell’art. 133 cod. pen. Inoltre il giudice di appello ha rilevato di non

impugnata contiene un’analitica descrizione ed analisi, alla luce delle

potere concedere le attenuanti generiche in considerazione dell’assenza di
ragioni peculiare idonee a giustificare una riduzione del trattamento
sanzionatorio, avendo tenuto conto della gravità della condotta delittuosa
posta in essere per un periodo di diversi mesi. E sul punto, conformemente
all’orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la
sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod.
pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con
motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non

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contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando
difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6 n. 42688 del
24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 2 n. 3609 del 18/1/2011, Sermone,
Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle
attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o

ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti
gli altri da tale valutazione (Sez. 6 n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
248244).
3.3. Passando all’esame del ricorso proposto dal Carchidi, quanto al primo
motivo, la sentenza impugnata contiene un articolato passaggio in cui viene
affrontai:Il con argomentazioni prive di contraddittorietà o manifeste
illogicità, la questione, proposta con i motivi di appello, relativa alla
ritenuta sussistenza in capo al ricorrente dell’elemento psicologico del
delitto di appropriazione indebita. In tal senso viene, ragionevolmente,
valorizzato il carattere di estrema e plateale scorrettezza delle operazioni
che il ricorrente, unitamente al Callà, continuamente chiedeva ed otteneva
che venissero eseguite da parte dei funzionari preposti; tali circostanze
hanno comportato, ad avviso della Corte territoriale, una necessaria
consapevolezza da parte del ricorrente che, attraverso le operazioni
descritte nella sentenza impugnata, si verificasse un illegittima disposizione
di beni della banca a vantaggio dello stesso.
3.4. Ed anche la problematica relativa alla qualificazione giuridica dei fatti
accertati, di cui si occupa il secondo motivo proposto dal Carchidi, è stata
affrontata in modo esaustivo dalla Corte territoriale; in tal senso si è
ritenuto che l’indebita appropriazione si fosse già realizzata e consumata
allorquando veniva consentito l’immediato accredito ed la conseguente
possibilità di utilizzo delle somme portate dai titoli privi di copertura,
considerandosi le ulteriori condotte scorrette poste in essere dai funzionari
come attività volte soltanto a nascondere l’appropriazione già posta in
essere. In tal senso ci si è rifatti in modo pertinente ad una precedente
affermazione di questa Corte, in base alla quale deve ravvisarsi il delitto di
appropriazione indebita e non quello di truffa nella condotta del direttore di
un istituto bancario, il quale, in collusione con un cliente ed omettendo i
doverosi controlli interni, metta a disposizione dello stesso somme di

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rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli

denaro, accreditando sul di lui conto o pagando direttamente assegni privi
di provvista; ciò in quanto la qualità del direttore consente all’agente
un’ampia e materiale disponibilità delle somme depositate in banca,
rispetto alle quali, con l’attribuzione diretta o l’accreditamento al terzo, egli
si comporta uti dominus (sez. 6 n. 8179 del 28/6/1988, Rv. 178881; sez. 5
n. 2337 del 21/1/1994, Rv. 197574).
3.5. Quanto all’ultimo motivo proposto dal Carchidi, inerente la mancata

detto in relazione all’analoga doglianza proposta dal Callà, rilevandosi come
la sentenza impugnata contenga una motivazione più che adeguata in
ordine alle ragioni di fatto che hanno determinato il diniego del beneficio.

4.

All’inammissibilità delle impugnazioni proposte consegue, per il

disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1000,00 per ciascuno.

P.Q.M.

dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1000,00 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 21 gennaio 2014

Il Consigli

estensore

Il Pr idente

concessione delle attenuanti generiche ci si può riportare a quanto sopra

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