Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6602 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6602 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

Data Udienza: 21/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 2/5/2013, il Tribunale di Noia dichiarava non

doversi procedere nei confronti di Di Marino Roberto, previa derubricazione
del reato allo stesso contestato nell’ipotesi di cui all’art. 648 cpv. cod. pen.,
perché estinto per prescrizione.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per saltum il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Napoli, sollevando il seguente motivo

1

di gravame: inosservanza od erronea applicazione della legge penale, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. prc. pen., in relazione all’art. 161
cod. pen. così come sostituito dalla legge n. 251 del 2005. Evidenzia che la
fattispecie di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. integra un’ipotesi di attenuante
ad effetto speciale e non un’ipotesi autonoma di reato.

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, imponendosi l’annullamento
della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli. Difatti
rileva la Corte che, in tema di ricettazione, l’ipotesi attenuata di cui al
secondo comma dell’art. 648 cod. pen. non costituisce un’autonoma
previsione incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale, con la
conseguenza che, ai fini dell’applicazione della prescrizione, deve aversi
riguardo alla pena per il reato base e non a quella per l’ipotesi attenuata
(Sez. U. n. 9567 del 21/4/1995, Cosmo, Rv. 202003; sez. 2 n. 38803 del
14/10/2008, Geminiani, Rv. 241450). Pertanto il termine massimo di
prescrizione da applicarsi nel caso in esame, alla luce delle previsioni
introdotte dalla legge n. 251 del 2005, è quello di dieci anni (termine
ordinario di otto anni, aumentato di un quarto per effetto degli atti
interruttivi).
5. La sentenza impugnata deve essere, per le considerazioni sopra esposte,
annullata con rinvio, ai sensi dell’art. 569 comma 4 cod. proc. pen., alla
Corte d’Appello di Napoli per il giudizio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli per il
giudizio.

Così deciso, il 21 gennaio 2014

Il Co • iere estensore

Il Pr dente

CONSIDERATO IN DIRITTO

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