Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6602 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6602 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) MAZZE° ERASMO N. IL 26/08/1980
avverso la sentenza n. 1595/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
08/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Mazzeo Erasmo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Catania in data 8.11.2011, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catania il 23.03.2011, in ordine
alla violazione dell’art. 73, D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce il vizio
motivazionale e la violazione di legge, con riguardo al mancato riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990.
Con riguardo alla mancata applicazione della circostanza del fatto di lieve
entità, si osserva che la Corte di Appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per
riconoscere l’ipotesi attenuata di cui al V comma, dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990,
in considerazione delle specifiche modalità della condotta: il Collegio ha considerato
che l’imputato risultava stabilmente dedito alla attività di spaccio al minuto,
circostanza desumibile dal rilevante numero di dosi sequestrate, dalle modalità di
confezionamento delle stesse e dal dato ponderale complessivo della sostanza
stupefacente di tipo cocaina detenuta, dal quale erano ricavabili 185 dosi medie.
Si tratta di un apprezzamento che si colloca nell’alveo tracciato dalla
giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di sostanze
stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del
fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli
elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):
dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del
22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

Il ricorso è inammissibile.

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