Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6601 del 21/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6601 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto Alessandrini Matteo nato a Forlì il 9/11/1975
avverso la sentenza del 20/3/2013 della Corte d’Appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Roberto Aniello che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato
inammissibile;

RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 20/3/2013, la Corte d’Appello di Bologna, in

parziale riforma della sentenza del giudice per l’udienza preliminare del
Tribunale di Forlì, riduceva la pena inflitta ad Alessandrini Matteo ad anni tre
e mesi sei di reclusione ed € 800,00 di multa per i reati a lui ascritti di cui
agli artt. A) 628 commi 1 e 3 nn. 1 e 3 bis cod. pen, B) 582, 585 in relazione
agli artt. 577 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen, C) 4 comma 2 legge n. 110 del 1975.
1.1. La Corte d’Appello respingeva le censure mosse con l’atto d’appello ed

1

o/L_

Data Udienza: 21/01/2014

in particolare quella all’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 628 comma 3
n. 3 bis cod. pen., quella relativa all’assoluzione dal reato di cui all’art. 4
legge n. 110 del 1975, quella relativa alla concessione delle attenuanti
generiche ed all’esclusione della recidiva e quella relativa alla
rideterminazione della pena base nel minimo edittale previsto dall’art. 628
comma 1 cod. pen.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

od erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1
lett. b) cod. proc. pen., quanto al ritenuto minimo edittale della pena
detentiva previsto dall’art. 628 comma 3 in 5 anni di reclusione, pur essendo
previsto un minimo edittale di anni quattro e mesi sei di reclusione.
2.1. Con nota pervenuta in cancelleria il 20/1/2014 il ricorrente Alessandrini
Matteo dichiarava di rinunciare al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nelle more è pervenuta rinuncia dell’imputato al ricorso. Va dichiarata,
pertanto l’inammissibilità del ricorso cui consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che,
considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente
in Euro 500,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 21 gennaio 2014

Il Consiglie
Dott. Robert

Il Pr

estensore
alombi di Montrone

Do

ente
io Esposito

difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame: inosservanza

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