Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6601 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6601 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SANTE BIANCO N. IL 14/08/1978
2) CIONCOLONI DELFINO CHRISTIAN N. IL 03/04/1973
avverso la sentenza n. 464/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
22/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Sante Bianco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Genova in data 22 giugno 2011, con la quale è stata confermata
la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Imperia il 2.07.2009, in
ordine alla violazione dell’art. 73, D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce il vizio
motivazionale e la violazione di legge, con riguardo al mancato riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309/1990.
coimputato Cioncoloni Delfino. Con il primo motivo la parte contesta l’intervenuta
affermazione di penale responsabilità, soffermandosi diffusamente sul contenuto
del compendio probatorio.
Con il secondo motivo l’esponente lamenta il mancato riconoscimento
dell’ipotesi attenuata di cui al V comma, dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
Con il terzo motivo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche ovvero della circostanza di cui all’art. 114 cod. pen.
Il difensore dell’imputato Cioncoloni ha comunicato di non potere
presenziare all’odierna udienza, chiedendo di essere sostituito da altro difensore. Al
riguardo, deve osservarsi che procedendosi nelle forme di cui all’art. 611, comma
1, cod. proc. pen., non è previsto l’intervento dei difensori, di talché non è dato
provvedere ad alcuna sostituzione del patrocinante.
Tanto chiarito, si osserva che I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di
seguito esposte.
Con riguardo alla mancata applicazione della circostanza del fatto di lieve
entità, questione affidata da Bianco Sante ad entrambi i motivi di ricorso e da
Cioncoloni Delfino, al secondo motivo di ricorso, si osserva che la Corte di Appello
ha ritenuto insussistenti le condizioni per riconoscere l’ipotesi attenuata di cui al V
comma, dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990, in considerazione delle specifiche modalità
della condotta: il Collegio ha considerato che l’azione criminosa posta in essere dai
prevenuti evidenziava l’inserimento degli imputati nel circuito degli stupefacenti e
la loro apprezzabile capacità criminale. Ciò in quanto gli odierni imputati avevano
assegnato il compito di trasportare lo stupefacente ad altri due soggetti,
appositamente reclutati e retribuiti.
Si tratta di un apprezzamento che si colloca nell’alveo tracciato dalla
giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che in tema di sostanze
stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del
fatto di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli
elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e
circostanze della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato
(quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa):

Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il

3, 1

11, 11,r7

dovendo, conseguentemente, escludere la concedi bilità dell’attenuante quando
anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del
22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
Ci si sofferma ora sui restanti motivi del ricorso dedotto da Cioncoloni,
Il primo motivo è inammissibile.
Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha
ritenuto, pressocchè costantemente, che l’illogicità della motivazione, censurabile a
spessore tale da risultare percepibile ictu muti, in quanto l’indagine di legittimità
sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il
sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (cfr. Cass. Sez. U sentenza n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000,
Rv. 216260). Si è pure chiarito che “esula dai poteri della Corte di Cassazione
quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la
cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa
integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass. Sez. U
30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono consentite le
censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella
prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di
merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza
n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, nel caso di
specie, la Corte di Appello di Genova, nel censire i motivi di doglianza, ha del tutto
conferentemente rilevato che il coinvolgimento del Cioncoloni risulta
inequivocamente dalle dichiarazioni rese dagli imputati in procedimento connesso
Moschetta e Parrilla. Sul punto, la Corte territoriale ha in particolare osservato che
non sussistono le discordanze tra le due richiamate deposizioni, denunciate
dall’appellante, e quindi reiterate con il ricorso che occupa, atteso che Moschetta
ha dichiarato di avere ricevuto lo stupefacente da Cioncoloni, mentre Parrilla ha
riferito di non avere assistito alla consegna materiale della droga, precisando
peraltro che Moschetta, nel frangente di cui si tratta, si era avvicinato all’auto di
Bianco, dal lato del passeggero, ove sedeva Cioncoloni.
Del pari inammissibile risulta il terzo motivo del ricorso proposto
nell’interesse del Cioncoloni.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, anche per

norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di

quanto concerne la dosimetria della pena. E’ appena il caso di considerare che in
tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche,
ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria
della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di
questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez.
VI 22 settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di
evenienza che certamente non sussiste nel caso di specie. La Corte territoriale ha,
infatti, rilevato che al Cioncoloni non poteva essere concessa l’attenuante ex art.
114 cod. pen., atteso che il prevenuto aveva condiviso la deliberazione criminosa e
pure partecipato alla fase esecutiva della stessa. Oltre a ciò, il Collegio ha chiarito
che neppure potevano concedersi le attenuanti generiche, giacché la condotta
criminosa non risultava particolarmente tenue.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00
ciascuno a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 ciascuno in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed

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