Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 660 del 25/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 660 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALI’ MASSIMILIANO N. IL 18/08/1972
avverso la sentenza n. 2080/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Data Udienza: 25/11/2015
Fatto e diritto
CALI’ MASSIMILIANO ricorre [rectius , trattasi di appello convertito in ricorso per
cassazione, avendo ad oggetto sentenza inappellabile] avverso la sentenza di cui in
epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Inaccoglibile è la doglianza sul trattamento sanzionatorio, determinato del resto in
misura prossima ai minimi edittali, in ragione del principio pacifico in forza del quale la
determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra
nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche
se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133 c.p.,
non essendo, anzi, neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale
(cfr. Sezione IV, 7 maggio 2013, Salmeri).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2015
Il Consigliere estensore
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Si lamenta del trattamento sanzionatorio.