Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 66 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 66 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
REGGIO CALABRIA
nei confronti di:
SURACI GIANDOMENICO N. IL 03/11/1973
ANDIDERO ANDREA N. IL 10/12/1978
ANDIDERO ANTONINO N. IL 02/03/1943
avverso l’ordinanza n. 321/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 13/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. (c1/ 1AALAk
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e ( .0 A4.44.4,410.0A/K.
A.A.44/13 GO

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Suraci Giandomenico, Andidero Andrea e Andidero
Antonino, condannati con sentenza irrevocabile della Corte di appello di
Reggio Calabria emessa il 9.7.2003 a conclusione del procedimento
penale n.182/1998, proponeva incidente di esecuzione avverso le distinte
cartelle di pagamento con le quali, a ciascuno dei predetti condannati,
veniva richiesto il pagamento in via solidale della somma di euro

per il reato di illecita detenzione o porto di armi, mentre erano stati
assolti dal reato di associazione a delinquere di stampo mafioso al quale
si riferivano le spese per attività di intercettazione; che a norma
dell’art.535 comma 2 cod.proc.pen. vigente sino all’abrogazione disposta
con la legge n.69 del 18.6.2009, ai fini della sussistenza del vincolo di
solidarietà nel pagamento delle spese processuali inerenti i reati connessi
occorreva un rapporto di connessione qualificata, da escludersi nel caso
in esame, con la conseguenza che la condanna alle spese doveva essere
limitata a quelle relative al reato inerente le armi per cui vi era stata
condanna e non estendersi alle spese relative al reato associativo.
Con ordinanza depositata il 5.2.2013 la Corte di appello di Reggio
Calabria , in funzione di giudice dell’esecuzione, ritenuta l’applicabilità del
previgente art.535 comma 2 cod.proc.pen. in base alla sentenza
pronunciata da S.U. n. 491 del 2011, accoglieva l’istanza e disponeva la
sospensione delle cartelle di pagamento impugnate.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello il Procuratore generale
propone ricorso per cassazione con richiesta di annullamento senza
rinvio della ordinanza impugnata: deduce erronea applicazione della
legge penale poiché la citata pronuncia delle S.U. n. 491 del 2011
doveva condurre alla opposta conclusione della sussistenza nel caso di
specie della competenza a decidere del giudice civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte di appello ha motivato la propria decisione con richiamo
testuale al principio di diritto affermato con la statuizione di Sez. U, n.
491 del 29/09/2011, Pislor, Rv. 251265, secondo cui « l’esclusione del
vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2,

u.,

i

56.695,54. Il difensore osservava che: i ricorrenti erano stati condannati

cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto
sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso
passate in giudicato, e ciò in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso
del comma quarto dell’art. 2 cod.pen.».
Posto che la statuizione di condanna al pagamento delle spese
processuali, contenuta nella sentenza della Corte di appello di Reggio
Calabria divenuta irrevocabile il 28.4.2007, è pacificamente antecedente

l’ordinanza della Corte di appello non ha addotto argomenti per
escludere la sussistenza del vincolo della connessione rilevante ai sensi
del previgente art.535 comma 2 cod.proc.pen., ne deriva che ogni altra
questione sollevata con la domanda del condannato che, senza
contestazione della condanna al pagamento delle spese del procedimento
penale, ne deduca l’errata quantificazione, sia quanto al calcolo del
concreto ammontare delle voci di spesa, sia quanto alla loro pertinenza ai
reati cui si riferisce la condanna, deve essere proposta al giudice civile
nelle forme dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ (Sez. U,
n. 491 del 29/09/2011 – dep. 12/01/2012, Pislor, Rv. 251265).
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio
spettando al giudice civile, in sede di opposizione all’esecuzione, l’esame
del merito dell’istanza relativa alla entità delle spese ed alla pertinenza al
reato cui si riferisce la condanna.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata
Così deciso in Roma il 17.10.2013.

alle modifiche introdotte dalla legge n.69 del 2009, e considerato che

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