Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6599 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6599 Anno 2014
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 16/01/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Trapani Girolamo, nato a Catania il 4.2.1990
avverso la sentenza n.1301/13 della Corte d’appello di Catania,
3a sezione penale, del 15.5.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Massimo Galli , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ed in
1

subordine per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania , in
parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, datata
15.03.2012 , rideterminava la pena inflitta al Trapani nella misura di anni

quattro e mesi otto di reclusione ed euro1300,00 di multa per il reato di
rapina pluriaggravata.
1.1 La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in
punto di sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, accogliendo il motivo
relativo alla dosimetria della pena in presenza di due aggravanti ad effetto
speciale e rideterminando la pena nei termini su indicati.
1.2 Avverso tale sentenza propone ricorso personalmente l’imputato
,chiedendo l’annullamento della sentenza e lamentando che la decisione
della Corte non ha rispettato il principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio
non avendo dato spezio alle ricostruzioni alternative dei fatti che avrebbero
portato a scagionare ‘imputato; lamenta anche che non sono state
riconosciute le attenuanti generiche e si duole del giudizio negativo
formulato dal primo giudice circa la capacità di autocontrollo dell’imputato
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.11 ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 591 lettera c) in relazione
all’art. 581 lettera c) cod .proc. pen., perché le doglianze sono prive del
necessario contenuto di critica specifica al provvedimento impugnato, le cui
valutazioni, ancorate a precisi dati fattuali ( il riconoscimento fotografico
operato dalla persona offesa ed il ritrovamento del cellulare della vittima in
possesso dellimputato,i1 cui uso risaliva a qualche ora dopo la
consumazione della rapina) trascurati nell’atto di impugnazione, si palesano
peraltro del tutto immuni da vizi logici o giuridici.
3.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di

2

7

inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro
1.000,00 (mille/00).

P.Q.M.

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così 4cis4 in R ma il 16 gennaio 2014

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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