Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6599 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6599 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BIANCIFIORI DANILO N. IL 24/06/1965
avverso la sentenza n. 222/2010 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANO VA,
del 08/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cessazione Biancifiorl Danilo avverso la sentenza emessa in data 8.6.2011 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Teramo con la quale
veniva applicata al predetto la pena concordata di anni uno di reclusione ed euro
4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 comma V dPR 309/90.
Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p., per non essere stati presi in
considerazione tutti i criteri prescritti per la determinazione della pena.

manifestamente infondato e del tutto generico.
A parte la totale aspecifìcità della doglianza che non chiarisce nemmeno quale criterio di
valutazione sarebbe stato pretermesso, si rammenta che, come affermato
ripetutamente da questa Corte (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. (in., n. 10372 del
27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la
sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della
pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della
richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime:
evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa In ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5.12.2012

Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivo

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