Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6597 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6597 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SCARANGELLA ALESSANDRA N. IL 06/04/1976
avverso la sentenza n. 5481/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
14/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

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Motivi della decisione
Scarangella Alessandra, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per
cessazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 14.11.2011,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna resa dal Tribunale di
Milano il 24.06.2011, in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 1 bis, D.P.R. n.
309/1990. Parte ricorrente deduce la violazione di legge, atteso che la Corte di
Appello, a fronte della dichiarazione di adesione del difensore alla astensione
rigettato la richiesta di rinvio del procedimento, trattandosi di udienza camerale, ai
sensi dell’art. 599 cod. proc. pen. L’esponente ritiene che l’udienza che si svolge in
camera di consiglio debba essere parificata all’udienza preliminare; e che,
conseguentemente, debba operare l’art. 420 ter cod. proc. pen., laddove prevede
la possibilità di richiedere un differimento nella trattazione del procedimento, per
legittimo impedimento del difensore.
Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che l’istituto dell’impedimento a
comparire del difensore, previsto dall’art. 420 ter cod. proc. pen., in relazione
all’udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta
il disposto dell’art. 441 cod. proc. peri., e non anche nel giudizio camerale di
appello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010, dep. 13/10/2010, Rv.
248435). E, in applicazione del principio ora richiamato, la S.C. ha ritenuto immune
da censure la decisione con la quale il giudice di appello aveva rigettato la richiesta
– determinata da partecipazione alla astensione deliberata dall’unione camere
penali – di rinvio del procedimento svoltosi secondo il rito camerale, ex art. 599
cod. proc. pen.
Orbene, come si vede, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Milano,
di rigetto dell’istanza di rinvio avanzata dalla difesa per adesione alla astensione
dalle udienze da parte del difensore, risulta conforme dall’insegnamento espresso
dalla Corte regolatrice, in materia di impedimento del difensore, nell’ambito del
rito camerale ex art. 599 cod. proc. pen.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

proclamata dalla Unione delle Camere penali, all’udienza del 14.11.2011 ha

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