Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6596 del 10/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6596 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Franco Rosario, nato il 19.5.1973 avverso la sentenza
del GIP del Tribunale di Monza del 6.3.2012. Sentita la relazione della causa
fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udita la requisitoria del sostituto
procuratore generale Giovanni d’Angelo, il quale ha concluso chiedendo che la
sentenza sia annullata senza rinvio per non avere l’imputato commesso il
fatto; udito il difensore dell’imputato avv. Rosario Minniti, il quale insiste per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATI-0
Con la sentenza in epigrafe il Gip del Tribunale di Monza ha assolto l’imputato
dalla contestazione a titolo di concorso nel reato di circonvenzione di persona
incapace con la formula: “perché il fatto non costituisce reato”.
Ricorre, assistito da difensore, l’imputato, contestando violazione di legge e
vizio di motivazione con riguardo a tale formula assolutoria. Osserva infatti
che nel processo è emersa non soltanto l’assenza di dolo dell’imputato, notaio
rogante dell’atto riferito alla persona incapace (tale Bondavalli Tecla), ma più
in generale – e in maniera dirimente e decisiva – qualunque partecipazione del

Data Udienza: 10/12/2013

professionista, sotto qualsiasi forma, all’accordo criminoso intervenuto tra gli
altri soggetti imputati del fatto. Da ciò avrebbe dovuto conseguire
l’assoluzione con formula diversa: perché il fatto non sussiste o perché
l’imputato non lo ha commesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Nel caso di specie, nella sentenza impugnata si accerta il
fatto di reato, come tale sussistente; ma lo si accerta rispetto a soggetti

titolo di concorso.
Invero, il Giudicante – se pur ritiene erroneamente non sussistere l’elemento
soggettivo del reato pervenendo così ad una assoluzione dell’imputato perchè
il fatto non costituisce reato – ha in motivazione precisato “essere pacifico che
il notaio, sulla base di quanto emerge dagli atti posti a fondamento della
presente pronunzia non abbia partecipato ad alcun accordo preventivo sulle
condotte di circonvenzione precedenti alla stipula dell’atto”. Ha aggiunto il
giudicante che “a differenza degli agenti immobiliari e del Rovelli (altri
imputati) che ne fa cenno nelle telefonate con la moglie già richiamate – il
notaio risulta estraneo alla vicenda del certificato medico rilasciato su richiesta
di Tolea (altro imputato) alla Bondavalli in ordine alle sue condizioni di salute
in data 19.2.2009”. Ha esaminato ancora il GIP numerose altre risultanze e,
tra esse, la testimonianza del medico curante della persona offesa,
ritenendola “elemento decisivo nella esclusione della ipotizzabilità di concorso
attivo del notaio nel reato di cui all’art. 643 cod. pen. anche nella forma della
mera adesione”. Così argomentando il GIP è giunto alla “conclusione che
l’odierno imputato, non può, sulla base delle risultanze istruttorie ad oggi
acquisite, ritenersi complice, neppure anomalo, nell’ipotizzato e ritenuto
sussistente reato”. Ritiene pertanto questa Corte che l’imputato deve essere
mandato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non
avere il ricorrente commesso il fatto (il quale, rispetto a tale singola posizione
non sussiste, mentre sussiste rispetto alla posizione dei coimputati).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata lim tamente alla formula
assolutoria, da intendersi “per non aver commesso il f tto”.
Così deliberato il 10.12.2013

diversi dal ricorrente. Per questi è invece esclusa qualsiasi responsabilità a

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