Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6595 del 03/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 6595 Anno 2014
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZAGARIA MICHELE N. IL 21/05/1958
avverso la sentenza n. 12182/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
29/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eaux~6 K – 7r63.9;o
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che ha concluso per ;e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 03/12/2013

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 29 marzo 2012 la corte d’appello di Napoli in riforma della sentenza del
tribunale di Santa Maria Capua Vetere che in data 15 giugno 2010 aveva condannato Zagaria
Michele per i reati di estorsione riduceva la pena confermando nel resto la sentenza
impugnata.
Ricorre per cassazione, a mezzo dei difensori, l’imputato deducendo che la sentenza impugnata
è incorsa in:

dichiarazioni rese dalla parte offesa Emini Francesco, nonostante fossero emersi a suo
carico prima del dibattimento indizi di reità per un reato collegato, con violazione
dell’articolo 63 capoverso codice di procedura penale. Sostiene che dalle dichiarazioni
del collaboratore Guida era emerso che la parte offesa era un imprenditore colluso.
Lamenta che la corte d’appello si è trincerata dietro il dato formale della mancata
iscrizione;
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al giudizio di affidabilità della
parte offesa. Richiama il fatto che coimputati che hanno scelto riti alternativi sono stati
assolti dalle medesime imputazioni. Evidenzia le contraddittorietà di tali dichiarazioni
non riscontrate dalle intercettazioni non concordando nella interpretazione data alla
conversazione del 16.3.2004

Il primo motivo di ricorso è infondato.
Come già affermato dalle SSUU di questa Corte ( sentenza n. 15208 del 2010 Rv. 246584) la
ricerca dell’esatta individuazione dei confini assegnati al potere del giudice in ordine alla
qualifica soggettiva da attribuire al dichiarante chiama in causa i presupposti applicativi non
solo dell’art. 210 c.p.p., ma anche dell’art. 63, 2° comma, c.p.p., ad essa collegata sul piano
sistematico; come chiarito infatti, da ultimo, nella ordinanza n. 280 del 2009 della Corte
Costituzionale “l’art. 63, comma secondo, c.p.p. attua una tutela anticipata delle
incompatibilità con l’ufficio di testimone previste dall’art. 197, comma primo, lettere a) e b),
c.p.p. nei confronti dell’imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato:
incompatibilità che, a loro volta, impongono che l’esame del soggetto avvenga nelle forme
dell’art. 210”.
In ordine a tale generale questione, è stato affermato che spetta al giudice il potere di
verificare nella sostanza – al di là del riscontro di indici formali, quali la già intervenuta o meno
iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato – l’attribuibilità, al dichiarante, della
qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese. Ove si
subordinasse, infatti, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 63, comma 2, c.p.p. alla
iniziativa del pubblico ministero di iscrizione del dichiarante nel registro ex art. 335 c.p.p., si
finirebbe col fare assurgere la condotta del pubblico ministero a requisito positivo di operatività

1. violazione di legge e il vizio della motivazione per avere ritenuto utilizzabili le

della disposizione, quando sarebbe invece proprio la omissione antidoverosa di quest’ultimo ad
essere oggetto del sindacato in vista della dichiarazione di inutilizzabilità [Vedi, sul punto,
Cass.: Sez. VI, 22 aprile 2009, n. 23776, Pagano ed altri ; Sez. II, 24 aprile 2007, n. 26258,
Pavan, e, in precedenza, Sez. VI, 20 maggio 1998, n. 7181, Villani; Sez. VI, 11 maggio 2000,
n. 6605, Valianos; Sez. I, 6 febbraio 2001, n. 16146, Sestino; Sez. IV, 10 dicembre 2003, n.
4867/04, Falzetti].
Quanto al tipo e alla consistenza degli elementi apprezzabili dal giudice al fine di verificare
l’effettivo status del dichiarante, sono stati ritenuti rilevanti i soli indizi non equivoci di reità,

senso, oltre a Sez. Unite, 23 aprile 2009, n. 23868, Fruci, vedi anche Sez. V, 15 maggio 2009,
n. 24953, Costa ed altri; Sez. Unite, 22 febbraio 2007, n. 21832, Morea; Sez. II, 2 ottobre
2008, n. 39380, Galletta; Sez. V, 5 dicembre 2001, n. 305/02, La Placa].
Il giudice, infatti, per potere applicare la norma di cui all’art. 210 c.p.p., deve essere messo in
condizione di conoscere la situazione di incapacità a testimoniare o di incompatibilità, le quali,
quindi, se non risultano dagli atti inseriti nel fascicolo del dibattimento, devono essere dedotte
dalla parte esaminata o comunque da colui che chiede l’audizione della persona imputata o
indagata in un procedimento connesso o collegato [vedi Cass., Sez. III, 11 ottobre 2007, n.
40196, Torcasio].
L’originaria esistenza di gravi indizi di reità, inoltre, non può automaticamente farsi derivare
dal solo fatto che i dichiaranti risultino essere stati in qualche modo coinvolti in vicende
potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a loro carico,
occorrendo invece che tali vicende, per come percepite dall’autorità inquirente, presentino
connotazioni tali da non poter formare oggetto di ulteriori indagini se non postulando
necessariamente l’esistenza di responsabilità penali a carico di tutti i soggetti coinvolti o di
taluni di essi [così Cass., Sez. I: 27 febbraio 2002, n. 8099, Pascali; 25 gennaio 2008, n. 4060,
Sommer ed altri].
Resta fermo, comunque, che la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a
carico dell’interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua
motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità [vedi Cass.:
Sez. III, 30 settembre 2003, n. 43135, Marciante e altri;Sez. VI, 30 aprile 1999, n. 10230,
Cianetti].
Nella vicenda in esame i giudici di appello hanno rilevato che non risulta che l’Emini sia stato
indagato in relazione a fatti per cui è stato sentito come testimone. È stato altresì rilevato che
in ogni caso è lo stesso collaboratore Guida a confermare che l’imprenditore per l’esecuzione di
quei lavori pagava regolarmente una tangente stabilita dal clan, circostanza del tutto
incompatibile con un interesse dell’imprenditore a mentire o con rapporti collusione con
l’organizzazione criminale da cui subiva l’estorsione. Le argomentazioni svolte dalla Corte
territoriale appaiono logiche e razionali ed integrano accertamento in punto di fatto che, a

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sussistenti già prima dell’escussione del soggetto e conosciuti dall’autorità procedente [In tal

fronte della congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di
legittimità.
Il secondo motivo investe una censura in fatto non azionabile in questa sede.
Lo Zagaria sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, sollecita alla Corte
una diversa lettura dei dati di fatto non consentita in questa sede. Il giudizio di cassazione,
rimane infatti sempre un giudizio di legittimità, nel quale rimane esclusa la possibilità che la
verifica sulla correttezza e completezza della motivazione (cui deve limitarsi la corte di
cassazione) possa essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da

resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha
compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento
sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la
pronuncia di responsabilità.
Nell’esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel
pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della
logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni
di colpevolezza
Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente deve essere condannato al pagamento
delle spese processuali
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spel processuali.
Così deliberato in Roma il 3.12.2013
Il Consigliere estensore
Giovanna VERGA

POSITO

contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. Sono manifestamente insussistenti, del

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