Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6594 del 07/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 6594 Anno 2016
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BALDASSARRE SALVATORE N. IL 05/06/1982
avverso la sentenza n. 2626/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/01/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. y_
che ha concluso per
i

Udito, per
per la pa civile, l’Avv
Udit i dife•or Avv.

Data Udienza: 07/01/2016

RITENUTO IN FATTO

1. In data 16.10.2014 la Corte di appello di Napoli – per quanto qui
interessa – confermava la sentenza con la quale, all’esito del giudizio abbreviato,
il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa sede condannava
Salvatore Baldassarre, ritenuta la continuazione, alla pena di anni sei di
reclusione in relazione ai reati di detenzione illegale e ricettazione di una pistola
clandestina completa di munizioni, con l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del
1991, nonché del reato di cui all’art. 497 bis cod. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, denunciando, con un primo motivo, che la Corte di appello si è limitata a
richiamare la motivazione del primo giudice senza argomentare in ordine alle
deduzioni difensive.
Con il secondo motivo lamenta il vizio della motivazione in relazione alla
prova della riferibilità al ricorrente dell’arma rinvenuta nell’abitazione della
coimputata Concilio Antonietta fondata esclusivamente sulla presenza di
indumenti maschili e del documento contraffatto con l’effige del ricorrente e
generalità differenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ad avviso del Collegio, deve essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è stato articolato in maniera del tutto generica
senza alcuna indicazione delle doglianze difensive che la Corte territoriale non
avrebbe esaminato e sulle quali non avrebbe compiutamente motivato.
Quanto alla attribuibilità dell’arma la censura è manifestamente infondata e
priva di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, quindi,
aspecifica.
Invero, la Corte territoriale, richiamata la decisione di primo grado in ordine
a quanto accertato a seguito della perquisizione dell’abitazione di Concilio
Antonietta nella quale si nascondeva il latitante Baldassarre, ha evidenziato la
sussistenza di convergenti elementi di prova quanto alla riconducibilità al
predetto dell’arma clandestina, rinvenuta in una scatola delle scarpe occultata
sopra un armadio all’interno del ripostiglio proprio a seguito delle indicazioni
fornite dall’imputato (come risulta dal verbale di arresto) e tenuto conto del ruolo
di killer svolto dal Baldassarre nell’ambito del sodalizio e delle esigenze di difesa
personale del latitante.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) euro alla

Così deciso, il 7 gennaio 2016.

cassa delle ammende.

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