Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6594 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6594 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) CAVARGNA BONTOSI GABRIELE N. IL 21/11/1980
avverso la sentenza n. 295/2010 TRIB.SEZ.DIST. di SUSA, del
26/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/12/2012

Osserva
Ricorre per cassazione Cavargna Bontosi Gabriele avverso la sentenza emessa in data
26.5.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Torino, Sezione distaccata di Susa, che
condannava il predetto alla pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed C 1.000,00 di
ammenda con sostituzione di quella detentiva in pecuniaria e con il beneficio della non
menzione e sospensione della patente di guida per mesi sei per il reato di cui all’art./86 comma
2 lett. b) e comma 2 bis C.d.S..

Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
Invero, risulta dagli atti, ed in particolare dalle annotazioni in calce al ricorso e alla sentenza
stessa, che questa fu depositata il 3.6.2011 (quindi nel termine di 15 giorni, non essendovi
riserva) e l’estratto contumaciale della sentenza fu notificato in data

2.9.2011, mentre il

ricorso fu spedito il 14.10.2011 a mezzo raccomandata direttamente alla Corte di Cassazione
(che lo riceveva il 17.10.2011) e poi inviato al Tribunale ove giungeva in data 3.11.2011 e
quindi oltre il termine previsto dall’art. 585 comma. 1°, lett. b) c.p.p. di 30 giorni.
Invero, l’impugnazione è ammissibile purché presentata (nella specie, a mezzo raccomandata)
nella cancelleria del giudice “ad quem”, allorché essa sia tempestivamente pervenuta anche
nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. (Cass. pen. Sez. F, n.
35125 del 19.8.2008, Rv. 240668; Sez. I, n. 1419 del 28.2.2000 Rv. 216084; Sez. IV, n.
30060 del 20.6.2006, Rv. 235178).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art.

616 c.p.p., la

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di
colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così•ciso in Roma, il 5.12.2012

Deducendo la mancata correlazione tra il reato contestato e la pena comminata.

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