Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 6593 del 05/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 6593 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FILIPPONE LORENZO N. IL 01/02/1991
avverso la sentenza n. 218i/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 22/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 05/12/2012

Motivi della decisione
Filippone Lorenzo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Palermo in data 22 novembre 2011, con la quale è stata
confermata la sentenza di condanna emessa dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il
15 aprile 2011, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di cui all’art. 73,
D.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale,
lamentando il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73,
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla mancata applicazione della circostanza del fatto di lieve
entità, si osserva che la Corte di Appello ha ritenuto insussistenti le condizioni per
riconoscere l’ipotesi attenuata di cui al V comma, dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990,
in considerazione della diversa natura delle sostanze detenute, del considerevole
dato ponderale complessivo, della alta percentuale di principio attivo della cocaina
e del g numero di dosi in concreto ricavabili (20 dosi di cocaina, 20 di marijuana e
197 di hashish). Oltre a ciò, il Collegio ha considerato che le specifiche modalità
della condotta erano indicative del collegamento tra il prevenuto ed ambienti
criminali in grado assicurargli lo stabile approvvigionamento di droga. Si tratta di
un apprezzamento che si colloca nell’alveo tracciato dalla giurisprudenza di
legittimità, la quale ha chiarito che in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della
concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, il
giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla
norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa),
sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle
sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo,
conseguentemente, escludere la concedibilità dell’attenuante quando anche uno
solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto
sia di “lieve entità” (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010,
dep. 04/02/2010, Rv. 246649).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2012.

comma V, d.P.R. n. 309/1990.

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